Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9386/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Salerno giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7091/4/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania -sez. distaccata di Salerno, depositata in data 6.10.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 2.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria e le tre sottese cartelle di pagamento, lamentandone la mancata notifica e chiedendone l’annullamento.
d.lgvo n. 546/92.
La C.T.P. di Salerno, dato atto dell’annullamento d’ufficio di una delle tre cartelle di pagamento, annullava i restanti atti impugnati per difetto di valida notifica.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile il gravame da essa proposto, per essere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire preclusa dall’art. 57 del decreto legislativo n. 546/92 e di conseguenza inammissibile la documentazione prodotta, consistente nelle istanze di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016.
4.COGNOME NOME resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 2.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso -rubricato «nullita’ della sentenza per violazione degli art. 1, co. 2, 46, 57 e 58 decreto legislativo n. 546/92 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate Riscossione si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto preclusa la possibilità di eccepire in appello l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME per avere lo stesso aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016 (c.d. rottamazione bis), ritenendola eccezione nuova, come tale vietata dall’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, laddove tale ultima disposizione si riferisce solo alle eccezioni in senso stretto e non anche alle questioni rilevabili d’ufficio, quale quella in esame. La C.T.R. avrebbe dovuto di conseguenza ammettere altresì la produzione documentale, consistente nelle istanze di rottamazione con relativi provvedimenti di accoglimento ( allegati 6 e 7 indicati nell’indice dell’atto di appello), al fine di pronunciare la chiusura in rito del processo per carenza originaria di interesse ad agire ed in ogni caso in quanto la documentazione rilevava anche al fine di dimostrare che il COGNOME
aveva ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, ritenute erroneamente non notificate dalla C.T.R., avendo appunto presentato istanze di definizione agevolata prima di introdurre il giudizio.
Il motivo è fondato.
2.1 Erra il controricorrente ad eccepire l’ inammissibilità del ricorso per non esser stata censurata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la statuzione della C.T.R. secondo cui l’istanza di definizione era inesistente.
Si legge infatti in motivazione: ‘Ritiene il collegio che nel primo grado di giudizio non è emersa la questione od il profilo dell’esistenza di una presunta ( e comunque inesistente) istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, convertito in legge 225/2016 presentata dal contribuente, evidente è che l’avverso gravame così come proposto, violi palesemente il divieto di nova ( nella specie, il divieto di proposizione di eccezioni nuove) poiché esso si articola ed incentra unicamente su allegazioni, eccezioni e contestazioni, sia in fatto che in diritto, del tutto nuove, mai esplicate in primo grado, le quali mai costituirono oggetto di contraddittorio tra le parti e che qui vengono proposte al solo fine di modificare arbitrariamente il tema di indagine. La questione giuridica, qui in massima sintesi, non riguarda affatto la produzione di un nuovo documento, ma l’allegazione di una nuova eccezione che, a differenza del deposito del documento nuovo non prodotto in primo grado è inammissibile.’
E’ agevole comprendere che CRAGIONE_SOCIALE intendeva affermare che nel corso del giudizio di primo grado non si era posta la questione, né era stata depositata la relativa documentazione, affermazione funzionale alla declaratoria di novità dell’eccezione e di inammissibilità della produzione documentale, in quanto a supporto di una eccezione ritenuta vietata in appello.
Le istanze sono state infatti depositate in allegato all’atto di appello, richiamato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sono presenti nel relativo fascicolo di parte e la stessa C.T.R. ne da’ atto nel momento in cui nega l’ammissibilità della produzione.
2.2 Tanto chiarito, va osservato che il divieto sancito dall’art. 57 del decreto legislativo n. 546/92 riguarda le eccezioni in senso stretto e non quelle rilevabili d’ufficio, quale l’improponibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Questa Corte, in un giudizio avente ad oggetto il preteso diritto ad un rimborso, ha ritenuto che l’esclusione del diritto al rimborso derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio. (Cass. n. 1906/2020, che richiama, in motivazione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016).
Più volte questa Corte ha inoltre statuito che l’adesione ad una procedura di definizione agevolata e’ irrevocabile, per cui il giudizio non puo’ essere iniziato dopo l’adesione, nè proseguito ove l’adesione avvenga in corso di giudizio (Cass. n. 33281/2018, Cass. n. 8555/2019, Cass. n. 11540/2019).
2.3.Il giudice del gravame ha pertanto errato nel ritenere inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate e a non ammettere la relativa produzione documentale.
3.La sentenza va dunque cassata e rinviata alla C.G.T. di secondo grado della regione Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà ad esaminare l’atto di appello e la documentazione allegata, nonché sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado della regione Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.4.2025.