Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3144 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1124/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dal l’ AVV_NOTAIO;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3816/12/16 depositata il 7 novembre 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, la Direzione Provinciale
di Agrigento dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva a carico della prefata società un avviso di accertamento con il quale rideterminava, in parte analiticamente, in parte induttivamente, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa dichiarati in relazione all’anno 2009, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Il medesimo Ufficio notificava in sèguito ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME due ulteriori avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, mediante i quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, imputava per trasparenza a ciascuno di loro, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa rettificato in capo all’ente collettivo, con aggravio di interessi e sanzioni.
La società e i due soci impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di ognuno di loro proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale, con tre distinte sentenze in pari data, riconosciuta la parziale fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dai contribuenti, così statuiva: «a)annulla l’avviso di accertamento nella parte che ha rideterminato i maggiori ricavi analiticamente; b)dispone rideterminarsi il reddito d’impresa in maniera induttiva, con applicazione della percentuale di ricarico del 14%, e le imposte, se ed in quanto ancora dovute; sanzioni al minimo; spese compensate» .
Le decisioni di primo grado venivano appellate in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria e in via incidentale dalle parti private davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Quest’ultima, con sentenza n. 3816/12/16 del 7 novembre 2016, riuniti i procedimenti, accoglieva le impugnazioni principali e respingeva quelle incidentali; per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE gravate pronunce,
rigettava gli originari ricorsi dei contribuenti.
Contro detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati:
«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)» ;
«omesso esame circa ulteriori fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)» ;
«nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile (art. 360, n. 4, c.p.c.)» .
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell’avversa impugnazione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di legge la parte pubblica ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre gli impugnanti RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno presentato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto dell’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie da loro promosse, secondo la procedura di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I n accoglimento dell’eccezione sollevata in limine litis dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, c.p.c., applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II del codice di
procedura civile.
1.1 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
1.2 A fronte di una sentenza pubblicata il 7 novembre 2016, il termine di sei mesi fissato dalla citata norma del codice di rito veniva a scadere l’8 maggio 2017, essendo festivo l’ultimo giorno (domenica 7 maggio 2017).
1.3 Poiché, peraltro, la presente controversia rientrava fra quelle suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, e il termine di impugnazione scadeva nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del suddetto decreto (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017, doveva ritenersi operante, nella specie, la sospensione semestrale contemplata dal comma 9 del predetto articolo.
1.4 La scadenza del termine restava, dunque, definitivamente fissata all’8 novembre 2017, con la precisazione che, in mancanza di una specifica norma disponente in tal senso, non poteva cumularsi il periodo semestrale di sospensione previsto dalla disciplina speciale con quello di sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto 2017) stabilito in via generale dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, già compreso nel primo (cfr. Cass. n. 14949/2025).
1.5 Ciò posto, va notato che la consegna all’ufficiale giudiziario del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME e NOME COGNOME è avvenuta soltanto il 7 dicembre 2017, come risulta documentato dal timbro dell’UNEP della Corte d’Appello di Palermo, recante la data ( «oggi 07/12/17» ), il numero cronologico ( «NUMERO_DOCUMENTO» ) e la specifica RAGIONE_SOCIALE spese ( «Diritti: 3,87; Trasf. 0,00; Posta: 15,90; Totale: 19,77» ).
1.6 In mancanza di esibizione della ricevuta di cui all’art. 109 del r.d. n. 1229 del 1959, è a tale timbro che deve farsi riferimento ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione rispetto al notificante (cfr. Cass. n. 13640/2013, Cass. n. 3755/2015, Cass. n. 27538/2017).
Stante la rilevata tardività del ricorso, l’impugnata sentenza deve ritenersi passata in giudicato fin dal 9 novembre 2017.
2.1 Nel descritto contesto, non possono incidere sul presente giudizio le domande di definizione agevolata proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, essendosi il processo concluso con pronuncia definitiva anteriormente alla data della loro presentazione (31 maggio 2019).
2.2 Al riguardo, si rendono necessari alcuni chiarimenti.
2.3 Il comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 consentiva la definizione agevolata della «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, e anche a sèguito di rinvio».
Il successivo comma 4 precisava che le disposizioni contenute nello stesso articolo erano applicabili alle sole controversie in cui il ricorso in primo grado fosse stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, e per le quali, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si fosse concluso «con pronuncia definitiva», per tale dovendo intendersi, in caso di sentenza, quella passata in giudicato.
2.4 Dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE due disposizioni si ricava, quindi, che per l’ammissione alla definizione agevolata non era richiesta soltanto la formale pendenza di una controversia tributaria avente ad oggetto un atto impositivo emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, occorrendo pure che, alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura condonistica, il giudizio relativo a tale controversia non fosse già stato definito con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
2.5 Ora, poiché nella fattispecie in esame risulta mancante la seconda RAGIONE_SOCIALE condizioni innanzi indicate, nessun effetto possono spiegare sul
giudizio in corso le domande di definizione agevolata presentate dalla RAGIONE_SOCIALE e dal socio NOME COGNOME, indipendentemente dalla mancata adozione, ad opera dell’Ufficio, di un provvedimento di diniego ai sensi del comma 12 del predetto art. 6.
Invero, il giudicato, sia interno sia esterno, non rientra nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti (nemmeno dell’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria), in quanto risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti medesime, dovendo il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 24871/2017, Cass. n. 27161/2018, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 3268/2022).
2.6 Si aggiunga che, in base all’ultimo periodo del comma 9 dello stesso articolo, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono soltanto su quelli di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018, laddove, nel caso di specie, l’impugnata sentenza era passata in giudicato anteriormente a quella data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Visto l’esito dell’impugnazione, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME