Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36177 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26419/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che :
con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE accertava in capo a NOME COGNOME, per il periodo d’imposta 2004, un maggior reddito di partecipazione di € 124.191,00 in relazione alla quota societaria del 50% da questi posseduta nella società RAGIONE_SOCIALE;
la CTP di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava l’avviso di accertamento;
la CTR della Puglia, con sentenza n. 796/2015 depositata il 13/04/2015, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi e il contribuente ha resistito con controricorso;
considerato che:
la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2003, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, comma 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Spese a carico della parte che le ha anticipate come per legge. Così deciso in Roma, il 15/11/2023.