Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8244/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. , in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL , in virtù del ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 14 settembre 2021, n. 4060/10/2021;
RISCOSSIONE PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 14 settembre 2021, n. 4060/10/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo su autovettura n. NUMERO_CARTA e della sottesa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per imposta sulle successioni dell’anno 2016 da parte dell” Equitalia RAGIONE_SOCIALE , ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege all ” RAGIONE_SOCIALE ) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 aprile 2019, n. 5769/39/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’autovettura non risultasse costituire ‘ bene strumentale ‘ all’esercizio della professione forense.
L ‘Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.
Con memoria depositata il 30 aprile 2025, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinunziando al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO CHE:
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte, anche in qualità di difensore di sé medesima (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).
Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell’art. l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la quale, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli « assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi ».
In ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti
personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale »), non essendo stata espressamente accettata dalla controparte la rinuncia al ricorso della contribuente.
Tuttavia, la condanna alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024).
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio