Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15885/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4491/2021 depositata il 17/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società contribuente, esercente attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 ed ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972, un questionario con il quale la invitava a fornire documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2005 in relazione a taluni rapporti intrattenuti con fornitori cinesi.
Alla luce della documentazione presentata l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento, mediante il quale eseguiva riprese fiscali ai fini Ires, Irap e Iva.
La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente avverso l’atto di accertamento; la CTR della Lombardia accoglieva, viceversa, il successivo appello della contribuente, limitatamente ai costi non documentati connessi alle fatture emesse da uno dei fornitori.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR basato la decisione di accoglimento riferita al rilievo erariale in ordine ai costi non documentati su documenti prodotti inammissibilmente solo in fase contenziosa.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5, per l’omessa valutazione di elementi dirimenti ai fini della corretta valutazione della
contro
versia e, comunque, in violazione dell’art. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1973 e 2697 c.c.
Il Collegio preliminarmente rileva che dalla documentazione relativa al giudizio emerge che la parte contribuente ha fatto accesso a procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022. Ciò rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge. Diviene, peraltro, essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile ricostituire lo stesso collegio in quanto il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 e in riconvocazione il 25