Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 6579-2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4384/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/7/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto parzialmente l’appello avverso la sentenza n. 19884/2015
, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2006 -2011 emessi dal Comune di Pomezia;
il Comune di Pomezia resiste con controricorso;
p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dando atto di aver aderito, con riguardo all ‘accertamento ICI 2006, alla definizione agevolata delle controversie di cui all ‘art. 17 bis d.l. n. 34 del 2023, convertito in legge n. 56 del 2023, ed allegando la relativa istanza, nonché il provvedimento di accoglimento da parte dell’ente impositore e copia dei pagamenti effettuati alla data della predetta memoria
CONSIDERATO CHE
1.1. l’ar t. 17 bis D.L. n. 34/2023 dispone l’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all’art. 1 co mma 231 della L. n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater) alle somme oggetto di riscossione diretta da parte degli enti locali prevedendo quanto segue: «Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Con il provvedimento di cui al comma l che dispone l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 231, della citata
legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 3. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto»;
1.2. sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, emerge che con Regolamento n. 26 del 29/07/2023, il Comune di Pomezia ha dato applicazione della predetta disciplina ai debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2002, stabilendo all’art. 8 dello stesso che «nella dichiarazione di cui all’art. 3, comma 1, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e a ssume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
1.3. in pendenza del giudizio la contribuente ha avanzato istanza di definizione agevolata ai sensi dell ‘art. 17 bis cit., depositando in atti, unitamente al provvedimento di accoglimento da parte dell’ Ente locale, copia dei versamenti delle rate dovute alla data del deposito della memoria difensiva;
1.4. nella predetta istanza il contribuente ha, altresì, assunto espressamente l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso (limitatamente all’annualità 2006) ;
1.5. orbene, l’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede quanto segue: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
1.6. con ordinanze interlocutorie nn. 26467/2024 e 27953/2024, questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi per la composizione dei confliggenti orientamenti nella Sezione Tributaria di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, cit.;
1.7. come già evidenziato nelle ordinanze interlocutorie citate, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., sulla questione si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti della Sezione Tributaria di questa Corte;
1.8. appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione dei menzionati ricorsi
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da