Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36447 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27012/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA III
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1669/2021 depositata il 25/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava, avanti alla CTP di Roma, il diniego, da parte dell’Ufficio, della restituzione di somme corrisposte in via di definizione agevolata e sancite come non
dovute da statuizioni passate in giudicato all’esito di contenziosi tributari proseguiti (anche ad impulso della difesa erariale) per l’accertamento del merito della pretesa impositiva.
Le tesi della società non erano apprezzate nei gradi di merito.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380.1 bis c.p.c.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Ritenuto che:
Con il primo motivo di ricorso la società lamenta la ‘Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1 commi da 618 a 623 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147’.
Con il secondo motivo denuncia l’ ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (la contraria volontà dei contendenti alla estinzione dei giudizi tributari inerenti la pretesa impositiva), con correlativa violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 D.L. 31 dicembre 1992 n. 546’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.’
Con il quarto motivo si duole della ‘Violazione dell’art. 2033 c.c. di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.’
I motivi, pur formulando differenti profili di censura, si reggono sul medesimo presupposto secondo cui nessuna delle norme che disciplinano la ‘rottamazione’ di cui all’art. 1 commi da 618 a 623 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevederebbe effetti sul giudizio di merito, come l’estinzione del processo o l’obbligo di rinunzia, ovvero, sotto altro versante, l’esplicita irripetibilità delle somme versate.
5.1. A tale riguardo, è noto al Collegio che è principio generale, anche di ordine pubblico, che, in tema di condono fiscale,
indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l’avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente: l’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere quelle somme di denaro che il secondo esige, in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento (Cass. n. 20741 del 25/09/2006; n. 20650 del 14/10/2015; n. 4566 del 06/03/2015).
5.2. Salvo previsioni normative eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass., Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass., 13/04/2012 n. 584; Cass., 17/07/2014, n. 16339; Cass., Sez. U., 27/01/2016, n. 1518).
5.3. Tali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di
accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. Ed invero, sebbene, a stretto rigore, non si tratti di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché opera “a posteriori” e non “a priori”, né di una transazione (pure talvolta ritenuta in giurisprudenza, vedi Cass., Sez. U., n. 14828 del 05/06/2008; Cass. n. 11427 del 03/06/2015) o di una novazione perché, in entrambe le ipotesi, manca l’origine bilaterale volontaria tipica dei contratti, il condono fiscale costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da una analisi della varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva – che come già detto ne costituisce la ratio – di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell’esatto accertamento dell’imponibile. Il condono, dunque, non ha, e non può avere, effetti che vadano oltre il proprio ambito: esso comporta l’effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale, senza precludere l’accertamento su altre imposte. » (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 20650; conf. Cass. n. 7661 del 02/04/2020).
5.6. Per quanto attiene al profilo della revocabilità del consenso alla definizione agevolata delle controversie tributarie, va inoltre richiamato il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme corrisposte, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge; altrimenti, verrebbe svilita la stessa “ratio” dell’istituto, rendendo peraltro privo di una reale giustificazione il vantaggio che il legislatore tributario ha scelto di assicurare al contribuente che decide di beneficiare dell’istituto premiale (Cass. n. 27067 del 2017, Cass. n. 11735 del 2011 e, di recente, Cass. n. 25945 del 2023).
6. Fatti salvi i principi ora richiamati, deve tuttavia rilevarsi che le sentenze della CTP di Roma n. 1815/2014 e 18106/2014, che hanno accolto i ricorsi del contribuente, sono passate in giudicato in data successiva a quella della definizione agevolata, come da copie prodotte nel presente giudizio, munite della relativa attestazione.
La fattispecie in esame presenta pertanto una evidente peculiarità, ponendosi la questione del rapporto, ai fini del preteso rimborso, tra perfezionamento della definizione agevolata ai sensi della L. 147/2013 (art. 1, co. 618-623) e successivo giudicato favorevole al contribuente, peculiarità che ne rende opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M .
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per assegnazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.