Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29389 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7927/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RAGIONE_SOCIALE n. 3260/2021 depositata il 10/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME ha proposto ricorso ex art. 391bis e 395 cod.proc.civ. avverso l’ordinanza della Sez. V di questa Corte, n. 3260 del 2021, deducendo che la decisione è stata fondata su un fatto inesistente, ritenuto esistente e, cioè, sulla qualifica di coltivatore diretto e manuale della terra, di cui alla l. n. 604 del 1954.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, previa riforma della ordinanza impugnata, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con domanda del 29 maggio 2019 (anteriore all’adunanza camerale della Corte in data 17 novembre 2020 ed al deposito della ordinanza in data 10 febbraio 2021), a cui è stato dato regolare seguito (come da comunicazione ricevuta dall’Avvocatura dello Stato, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, il giorno successivo alla pubblicazione della ordinanza oggi impugnata).
La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, prescindendo dall’eventuale estinzione del giudizio.
La contribuente ha depositato due memorie.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato la documentazione attestante l’avve nuta definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
Il presente ricorso per revocazione deve ritenersi ammissibile, atteso che, alla luce della prospettazione della parte, sempre qualificatasi come imprenditore agricolo professionale, l’applicazione, nell’ordinanza impugnata, della disciplina riferita al
coltivatore diretto accredita l’ipotesi di un errore percettivo, rilevante ai fini della decisione, su un fatto che non aveva costituito punto controverso su cui la decisione si è pronunciata.
L’am missibilità della domanda di revocazione rende rilevante la intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. L. 4/10/2004 n. 19833, secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di revocazione postula l’ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio). In proposito deve prendersi atto che, come emerge dalle allegazioni di entrambe le parti, nel presente giudizio, già in epoca anteriore all’ordinanza impugnata, è stata presentata la domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata. L’anteriorità della definizione agevolata rispetto alla pronuncia dell’ordinanza impugnata rende inapplicabile, ne l caso di specie, il principio secondo cui, in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali, la legge, nel consentire la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio (da ultimo Cass., Sez. 5, 21/2/2023, n. 5373).
Può, dunque, passarsi all’esame della fase rescissoria, dando atto dell’intervenuta definizione agevolata, con dichiarazione di estinzione del relativo giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016.
In conclusi one, deve essere revocata l’ordinanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 3260 del 2021 e deve essere dichiarato estinto il giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016, le cui spese restano a carico di chi le ha anticipate, come previsto dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte: in accoglimento della domanda di revocazione, revoca l’ordinanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 3260 del
2021;
dichiara estinto il giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016; pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.