Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Oggetto: Tributi
Irpef, Irap e Iva 2013 Estinzione ex lege 130 del 2022
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 6250 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6061/22/2021, depositata in data 19 luglio 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 3779/08/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta di accoglimento del ricorso del suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato maggior reddito d’impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2013, essendo emersa una ‘grave incongruenza’ tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore (VG70U) relativo all’attività di pulizia.
In punto di diritto, la CTR – riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente stante l’inapplicabilità del parametro adottato (TARGA_VEICOLO) per essere consistita l’attività svolta da quest’ultimo, nel 2013, esclusivamente nei lavori di facchinaggio presso la Prefettura di Caserta cui andava applicato il diverso studio di settore (UG99U) -ha ritenuto che: 1) andava rigettata l’eccezion e di inammissibilità per difetto di specificità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo suffici ente, a tale fine, lo svolgimento dei motivi di gravame in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata (è richiamata Cass., sez.5, n. 15936 del 2003) e non dovendo i motivi di impugnazione necessariamente consistere in una rigorosa
formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni ad essi sottese, stante la ricavabilità RAGIONE_SOCIALE censure, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (è richiamata Cass., sez.5, n. 802 del 2011); 2) la contestata attività di pulizia, con il relativo studio di settore, era stata dichiarata dallo stesso contribuente e dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, secondo quanto riferito dall’Ufficio, senza che controparte avesse dimostrato il contrario, risultava essere tuttora esercitata da l medesimo; soltanto dopo l’accertamento, il contribuente aveva richiesto l’applicazione di uno studio diverso sostenendo di avere esercitato in realtà altra attività; la rappresentazione del contribuente era smentita dall’esame dello studio di settore VG7 0U, allegato alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, da cui si rilevava che la parte, nel quadro D, ‘Tipologia dell’attività’ aveva dichiarato, al rigo D37, di avere acquistato detergenti per euro 670,00; l’acquisto di tali prodotti dimostrava inequivocabilmente che il contribuente aveva svolto anche l’attività di pulizia, in evasione di imposta, oltre quella regolarmente fatturata di facchinaggio. Peraltro, come si evinceva dalla motivazione dell’avviso in questione, l’accertamento non si basava esclusivamente sugli studi di settore ma anche sulla riscontrata antieconomicità della gestione d’impresa, reiterata per più anni di imposta; in particolare, lo strumento dello studio di settore aveva fatto emergere ‘la situazione di illogica gestione’ dell’attività svo lta dal contribuente che aveva legittimato la ripresa a tassazione.
3. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 36, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione inesistente e/o apparente, accolto l’appello dell’Ufficio limitandosi a ‘ricopiare’ le argomentazioni sottese all’atto di gravame senza alcuna necessaria critica personale, non rendendo, pertanto, obiettivamente percepibile il fondamento della decisione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato erroneamente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di s pecificità, sebbene l’Amministrazione avesse omesso, nel corpo dell’atto di gravame, di formulare specifici motivi di doglianza avverso la sentenza di prime cure, limitandosi a ribadire quanto già esposto nelle controdeduzioni in primo grado circa la non arbitrarietà dello studio di settore adottato (NUMERO_DOCUMENTO), essendo stata l’attività di pulizia dichiarata dallo stesso contribuente.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 1, n. 4 e 345 c.p.c. nonché 57 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR -a fronte dell’avviso di accertamento con il quale erano state contestate, delimitando il thema decidendum , una ‘grave incongruenza’ tra i ricavi dichiarati derivanti dall’attività di facchinaggio, regolarmente fatturata dal contribuente, e quelli risultan ti dall’applicazione dello studio di settore VG70U (previsto per l’attività di pulizia), nonché incongruenze dei ricavi reiterate nel tempo (2011 -2014) e del reddito complessivo dichiarato rispetto a significativi elementi di spesaaccolto l’appello dell’ Ufficio formando il proprio convincimento- in violazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate in rubrica – sulla base di una contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE relativamente ad elementi (svolgimento di un’attività ulteriore, anche di pulizia, in aggiunta a quella regolarmente fatturata di facchinaggio; esistenza di una fattura di acquisto di detergenti per 670,00 riferibili all’attività di pulizia, qualificazione di siffatta attività in evasione di imposta) dedotti per la prima volta in sede di gravame e del tutto nuovi rispetto alla causa petendi contenuta nell’avviso.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso in questione, fondato sull’applicazione dell o studio di settore TARGA_VEICOLO, incorrendo nel vizio di
extrapetizione e di violazione del giudicato interno, non essendo stata oggetto di impugnativa in sede di appello da parte dell’Ufficio la statuizione della CTP in ordine all’inapplicabilità alla fattispecie dei parametri adottati (TARGA_VEICOLO) e all’assolvimento da parte del contribuente dell’onere probatorio circa la effettiva attività d’impresa, nel 2013, di facchinaggio, regolarmente fatturata.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso in question e fondato sull’applicazione dello studio di settore VG70U, limitandosi ad affermare- con una motivazione assente o apparente -che la fattura di acquisto di prodotti detergenti dimostrava ‘inequivocabilmente che il contribuente aveva svolto anche l’attivi tà di pulizia in evasione di imposta, aggiuntiva a quella non contestata di facchinaggio’, senza spiegare: 1) le ragioni per le quali da un’unica fattura di acquisto di detergenti (per euro 670,00) potesse desumersi tale convincimento, mancando, peraltro, il collegamento logicogiuridico tra siffatta fattura e la ‘grave incongruenza’ contestata dall’Ufficio; 2) come un’attività di pulizia ‘minima’ (connessa alla fattura di euro 670,00) potesse giustificare da sola il ricalcolo dei ricavi.
Rilevato che: 1) il presente procedimento risulta inserito nell’elenco dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositato presso la cancellaria della Corte di cassazione relativo alle domande di definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022, ai dinieghi notificati nonché ai versamenti effettuati; 2) dal predetto elenco risulta la regolarità della domanda, l’avvenuto versamento in data 13.1.2023 di euro 2.915,00, la definizione totale della controversia e la mancata notifica di diniego da parte dell’Amministraz ione finanziaria.
7. L’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell’art. 5 della legge n.
130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».
Rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione, il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese del relativo rapporto processuale restano a carico di chi le ha sostenute.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica ( ex multis , Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 26 settembre 2024 e, in seconda riconvocazione, in