Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/01/2024
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza n. 804/17/2021, depositata in data 11 febbraio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
RAGIONE_SOCIALE tributi – Notifica cartella
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 23609/2021 R.G. proposto da NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentate e difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domiciliano;
-controricorrenti –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 804/17/2021, depositata in data 11 febbraio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, e disatteso quello spiegato in via incidentale da COGNOME NOME, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di intimazione emesso in relazione a presupposte cartelle di pagamento (in numero di 15);
1.1 -il giudice del gravame ha considerato che:
per alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento -contrassegnate dai «nn. «09720030357450452000;09720070331992741000;0972008029157 NUMERO_CARTA;09720100172186237000;NUMERO_CARTA;0972013 NUMERO_CARTA;09720140209337136000;09720140261859387000; 09720150088497969000» il primo giudice aveva rilevato l’estinzione della pretesa impositiva per intervenuta decadenza e peraltro, per alcune di queste (le cartelle nn. 09720130322210243000; 09720140209337136000;09720140261859387000;09720150088497 969000), che il procedimento notificatorio era stato irritualmente eseguito; laddove costituivano espressione di legittimo esercizio del potere impositivo le cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. NUMERO_CARTA;NUMERO_CARTA;NUMERO_CARTA;
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, però, nella fattispecie doveva trovare applicazione la disposizione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma, lett. e), in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate in condizioni di irreperibilità assoluta -e previe debite (ma vane) ricerche,
puntualmente documentate, -atteso, poi, che l’agente della RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto conto della residenza anagrafica del contribuente stabilita «prima in INDIRIZZO e poi in INDIRIZZO»;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
-l’ RAGIONE_SOCIALE , e l’ RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso;
la Regione Lazio non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-col primo motivo il ricorrente denuncia «nullità del procedimento e per l’effetto della sentenza impugnata» in relazione all’inammissibilità dell’appello di controparte che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva proposto, in violazione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, conv. in l. 10 dicembre 2016, n. 225, conferendo procura ad un avvocato del libero foro;
-il secondo motivo, anch’esso non meglio rubricato, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto legittime le notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento), perciò non rilevando che «nessuna RAGIONE_SOCIALE cartelle de quibus era stata in effetti notificata al contribuente» e, per di più, invertendo la sequenza RAGIONE_SOCIALE residenze anagrafiche di esso esponente;
soggiunge il ricorrente che -diversamente da quanto rilevato dalla gravata sentenza -le cartelle inviate in «INDIRIZZO» erano state restituite al mittente con esito negativo, che nessuna RAGIONE_SOCIALE cartelle era stata notificata ai sensi dell’art. 1 40 cod. proc. civ. e che alcune RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle erano state «indirizzate …a tale ‘NOME NOMENOME»;
-in via pregiudiziale, va rilevato che il difensore di parte ricorrente ha depositato una comunicazione «di accettazione di adesione alla definizione agevolata (‘rottamazione -quater’) dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE -con contestuale rinuncia al ricorso » deducendo che il ricorrente, con l’adesione alla definizione agevolata, «ha rinunciato al presente ricorso » e che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva « comunicato l’accoglimento di tali dichiarazioni di adesione.»;
in allegato a detta «comunicazione» sono state, quindi, depositate due comunicazioni dell’agente della RAGIONE_SOCIALE recanti determinazione dell’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute, ai fini della definizione agevolata, nonché la relativa rateizzazione;
2.1 – la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
-« … i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della RAGIONE_SOCIALE a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma 231);
«Il debitore manifesta all’agente della RAGIONE_SOCIALE la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232» (comma 235);
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti» (comma 236);
«In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della RAGIONE_SOCIALE prosegue l’attività di recupero.» (comma 244);
2.2 -come reso esplicito dal tessuto regolatorio sopra ripercorso, la dichiarazione di «estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati … » (art. 1, comma 236), così che lo stesso impegno a rinunciare ai giudizi
pendenti, assunto dal contribuente con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, «non produce effetti» nel caso «di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento … » , e atteso che, in siffatta evenienza, è la stessa definizione agevolata, promossa con la dichiarazione di adesione del contribuente (che detto impegno ivi assume), a rimanere per l’appunto inefficace (art. 1, comma 244);
2.3 – nella fattispecie, per di più, – ed in presenza di un piano di rateizzazione del dovuto -l’atto depositato in giudizio non contiene una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore «munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.), ma si risolve nell’evocazione del ridetto impegno alla rinuncia i cui effetti, come anticipato, implicano «l’effettivo perfezionamento della definizione»;
ricorrono, dunque, i presupposti per un rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della definizione agevolata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.