Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 766 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23640/2015 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e rappresentata e dife sa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
, -resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, SEZIONE STACCATA LATINA, n. 1373/2015 depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in dispositivo, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito a seguito di accertamento sintetico a mezzo redditometro.
L ‘Ufficio, in particolare, riteneva non giustificato l’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un immobile per il corrispetti vo di euro 415.000,00.
L ‘Agenzia delle entrate ha depositato «atto di costituzione» al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo.
In data 23 dicembre 2020, l ‘Avvocatura erariale ha depositato una prima nota con la quale, dando atto che la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119 del 2018, ed aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Allegata alla nota, tuttavia, ha depositato, comunicazione dell’Agenzia delle entrate, datata 19 ottobre 2020, di irregolarità della definizione della lite e nota prot. 2020/14721 di diniego della definizione agevolata.
In data 14 gennaio 2021 l’A vvocatura erariale ha depositato altra nota con la quale ha nuovamente versato in atti il provvedimento di diniego ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e passata in giudicato la sentenza impugnata, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per palese contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo.
Evidenzia che in motivazione la C.t.r. aveva affermato che la decisione e la motivazione di primo grado non meritavano censura e andavano confermate, m entre l’appello andava respinto; in dispositivo, invece, aveva accolto l’appello , compensando le spese.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione carente e/o insufficiente.
Assume che la sentenza non illustra alcuno dei presupposti fattuali dai quali poteva discendere la fondatezza della pretesa fiscale, essendosi limitata ad affermare in modo tautologico che non era stata fornita prova della provenienza e della fonte del denaro.
Infine, la ricorrente deduce la nullità dell’accertamento per inesistenza della sottoscrizione, in virtù della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015.
Assume che detta ultima connota «di nullità ab origine l’atto oggetto di impugnativa e sotteso al procedimento del cui terzo grado di giudizio si tratta in questa sede, con ogni consequenziale in ordine alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata».
Il processo va dichiarato estinto, dovendo rilevarsi di ufficio che si è validamente perfezionata la definizione agevolata.
4.1. Preliminarmente deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate , pur avendo versato in atti il provvedimento di diniego della definizione agevolata proposta dalla contribuente, non ha fornito prova della rituale notifica del medesimo, avvenuta a mezzo posta. Infatti, ha prodotto il solo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, ovvero quella contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
C.A.D.), per altro, non recante la firma del destinatario. Non ha prodotto, invece, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di diniego , la cui mancanza comporta, per giurisprudenza costante, l’inesistenza della notificazione (tra le più recenti Cass. 21/07/2021, n. 20778).
4.2. L ‘ art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia».
Questa Corte ha chiarito che il termine per il diniego dell’istanza, pur in mancanza di espresse previsioni, ha natura perentoria, giacché è diretto, in ossequio alla fondamentale esigenza di certezza del diritto, a rendere non più contestabile il provvedimento in caso di sua omessa tempestiva impugnazione e a consentire, quindi, il prosieguo della (non definita) controversia avente a oggetto l’atto impositivo.
In tal senso milita il principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e di doverosità dell’azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole, ma anche la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività, come evincibile dagli artt. 6 e 7 CEDU e dagli artt. 41, 42,47 e 52 della Carta di Nizza, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico, in termini che, fra l’altro, impongono all’amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole (Cass. 14/06/2022, n. 19084, Cass. 27/01/2022, n. 2372, Cass. 20/07/2021, n. 20649).
4.3. Alla natura perentoria del termine, consegue che la mancata notifica del provvedimento ostativo alla definizione produca ex se
l’accoglimento per via tacita della istanza di definizione. Infatti, gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell’assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell’Amministrazione finanziaria . Il silenzio dell’Ufficio, cui è equiparabile l’omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso (cfr. Cass. n. 2372 del 2022 cit.).
4.4. Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto « In tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, l’omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, da ritenersi perentorio, di cui al comma 12, comporta l’implicito accoglimento dell’istanza del contribuente e l’estinzione del processo »
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
Non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’intervenuta estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 e, a seguito di