Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15175/2016 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1920/2015 depositata il 22/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento del maggior reddito con metodo sintetico per gli anni 2006 e 2007, NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.
Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa con la quale, dopo aver dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in forma rateale, con ultima rata versata il 27/09/2018, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, richiamando l’impegno a rinunciarvi assunto con la domanda di definizione.
Il ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento, i moduli MAV di versamento con allegato l’estratto conto bancario riportante i relativi movimenti.
Ritenuto che:
Il contribuente -destinatario dell’avviso impugnato -chiedendo espressamente di pronunciarsi l’estinzione del giudizio, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda di definizione.
Pur non essendo accertabile il compiuto perfezionamento della procedura di definizione, e pur in assenza di procura speciale a rinunciare, deve rilevarsi l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al ricorso.
Le spese vanno opportunamente compensate.
Dipendendo l’inammissibilità da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno