Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29797 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
-Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24426 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 21 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, PEC ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente –
Oggetto:
imposta unica sulle scommesse -soggetto passivo -centro trasmissione dati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 740/23/2021, depositata in data 22 febbraio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a NOME COGNOME, quale centro di trasmissione dati per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, un avviso di accertamento con il quale, relativamente agli anni 2013 e 2014, aveva richiesto il pagamento dell’imposta unica sulle scom messe a titolo di responsabilità solidale con il gestore; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona che lo aveva parzialmente accolto, avendo ritenuto non dovute le sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e il contribuente appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale ; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che:
ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che il contribuente ha depositato un’i stanza di sospensione del giudizio, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , ai sensi dell’a rt. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 in relazione alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, recante le somme iscritte a ruolo a seguito di avviso di accertamento
n. 35959/2017, notificato in data 8 aprile 2017, afferente alla pretesa per cui è causa;
in particolare, il ricorrente ha optato per il pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata in due rate, con scadenza della prima rata il 31 ottobre 2023;
l’art. 1, comma 236, legge n. 157/2022, prevede che: ‘ Nella dichiarazione di cui al comma 235, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ‘;
si rende quindi necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare: la riferibilità della cartella di pagamento indicata nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa; la esaustività della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento, e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’i ntero i mporto dovuto in base all’avviso di accertamento; nonché, infine, il termine ultimo di scadenza della seconda rata di pagamento.
P.Q.M. La Corte:
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con richiesta alle parti di fornire risposta ai chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.