Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28168 Anno 2023
Oggetto:Tributi
Impugnazione diniego
definizione agevolata-
contro
versia pendente
e giudicato interno
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27013 del ruolo generale dell’anno 201 Da
5, proposto
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l o studio dell’ AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 708/30/2015, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata; e sul ricorso proposto
Da
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso successivo, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO , Studio Legalitax legale e tributario, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente successivo –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata – per l’annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata prot . n. 56315/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Di rettore pro tempore , propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 231/06/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso
avverso avviso di accertamento con il quale , l’Uffic io, previo p.v.c., aveva rettificato la dichiarazione M.U. presentata dalla società per l’anno 2008, ai fini Ires, Irap e Iva, sulla base di vari rilievi concernenti spese indebitamente dedotte/detratte in quanto non inerenti, interessi attivi non dichiarati, sopravvenienze attive, quote di ammortamento indeducibili e spese non di competenza dedotte nell’esercizio;
resiste con controricorso la società contribuente;
-nelle more del giudizio, la società, dichiarata fallita, presentava domanda di definizi one agevolata ai sensi dell’art. 6 del DL n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018, che con provvedimento prot. n. 56315/2020 veniva negata dall’Ufficio;
-avverso l’atto di diniego della definizione agevolata il Fallimento RAGIONE_SOCIALE propone ricorso successivo per cassazione articolato in un motivo;
-il Fallimento ha deposito memoria 380bis 1, c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
1. In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso della società poi fallita nel corso del giudizio di legittimità atteso che in caso di fallimento del mandante, il mandato difensionale conferito con la procura ad litem , in considerazione RAGIONE_SOCIALE sue peculiari caratteristiche, non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all’art. 78 comma 2 ° legge fall. Infatti, per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra né in una fase di sospensione in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui all’art. 72 legge fall. né è caratterizzato dall’ultrattività, bensì si scioglie immediatamente. Ciò può evincersi sia dall ‘ art. 43 comma 1° legge fall., secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, sia dall’art. 43 comma 3° legge cit., secondo cui l’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione dei processi (di merito) in corso. L’ultrattività del mandato – intendendosi per
tale la possibilità del difensore di continuare a compiere gli atti processuali in nome e per conto del cliente, che trova la propria fonte nel potere discrezionale del professionista di dichiarare o meno (in quella fase del giudizio) la causa interruttiva – non ha luogo in caso di dichiarazione di fallimento atteso che, proprio perché l’interruzione del giudizio di merito è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell’evento, la stessa è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 cod. proc. civ.. (cfr. Cass. n. 9016/2018; Cass. n. 5288/2017). Né può invocarsi il principio di ultrattività del mandato in ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nel corso di un giudizio di cassazione solo perché l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione di tale giudizio esclusivamente sull’impulso d’ufficio che lo caratterizza (vedi recentemente Cass. n. 27143/2017). In proposito, sin dalla lontana pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U. n. 11195/1992, questa Corte ha osservato che “… l’argomento sulla cui base la dottrina e la giurisprudenza sono contrarie all’operatività dell’istituto dell’interruzione è costituito dal rilievo che il giudizio di cassazione, una volta instauratosi con la notificazione del ricorso e con il deposito dello stesso, è dominato dall’impulso d’ufficio, sicchè non possono operare eventi, previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., che – nel giudizio di merito ispirato al principio dispositivo – determinano l’interruzione del processo…”. Peraltro, la citata sentenza RAGIONE_SOCIALE S.U., nel contrastare l’orientamento di quella dottrina e quella giurisprudenza che ritenevano che, in presenza degli eventi di agli artt. 299 ss c.p.c. , l’unico mezzo attraverso cui realizzare il diritto di difesa costituzionalmente garantito fosse appunto quello di procedere all’interruzione del processo, allo scopo di consentire il ripristino dell’effettività del contraddittorio ed una efficiente rappresentanza tecnica RAGIONE_SOCIALE parti nel processo, ha argomentato in questi termini: Le stesse osservazioni possono farsi per il giudizio di legittimità. E’ ben vero che in tale giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio, esistono una serie di attività che presuppongono la presenza del difensore, ma la circostanza che il legislatore non abbia previsto, proprio per tale motivo, la rilevanza degli eventi di cui all’art. 299 ss. c.p.c., non induce né ad applicare in via analogica le norme predette, ostandovi il divieto dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE
preleggi, né ad affermare l’incostituzionalità di tale mancata previsione, dovendosi invece ritenere che la struttura del giudizio di legittimità impone un particolare onere di attenzione per la parte, sicchè è da dire che la mancata osservanza di quest’onere, per fatti relativi al procuratore – come nel caso di specie – ricadono sulla parte stessa che non si è attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere…”. Emerge quindi con chiarezza dall’insegnamento della citata pronuncia, le cui conclusioni sono state (anche tralaticiamente) confermate in tutte le pronunce successive fino ai nostri giorni, che la mancata interruzione del giudizio di legittimità a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. o dell’art. 43 legge fall. non dipende affatto dalla dedotta (dal ricorrente) ultrattività del mandato difensivo -che è invece venuto inesorabilmente meno – ma dall’impulso d’ufficio di tale giudizio, la cui struttura impone a ciascuna parte (privata della assistenza tecnica) un particolare onere di attenzione, gli effetti della cui inosservanza ricadono sulla stessa parte. Ne consegue che, a seguito della dichiarazione di fallimento intervenuta nel giudizio di legittimità, il legale cui era stato precedentemente conferito mandato ad litem, proprio perché (nelle controversie non aventi natura personale del fallito) è definitivamente venuto meno il rapporto professionale che lo legava alla parte assistita, non ha più alcun titolo per proseguire la propria attività difensiva ( Sez. 1, Sentenza n. 4795 del 2020).
2.Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio con una motivazione apparente, l imitandosi a rinviare apoditticamente alle osservazioni della CTR senza riportarne il contenuto, con ciò senza rendere palese la ratio decidendi e l’iter logico – giuridico sotteso alla decisione.
Con il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa a tassazione di costi basata sulla natura meramente indiziaria del giudizio fondato esclusivamente sulla presunta
antieconomicità degli stessi sebbene l’Ufficio non fosse tenuto a dare piena prova della antieconomicità del costo ma soltanto a fornirne elementi indiziari.
4 . Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di doglianza concernente la ripresa a tassazione dei costi per stampa e distribuzione di cataloghi non soltanto in quanto non inerenti ma anche in quanto non certi nell’ an e nel quantum, e comunque, nel fare riferimento apoditticamente alla sentenza di primo grado, per avere reso, sul punto, una motivazione ‘meramente parvente’.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/73 e 109 del d.P.R. n. 917/86 per avere la CTR- nel richiamare la sentenza della CTPritenuto erroneamente non rettificabile dall’ Ufficio le risultanze di bilancio sulla base di una presunzione di antieconomicità.
6 . Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare ovvero, comunque, nel rinviare apoditticamente alla sentenza di primo grado, omesso di motivare in relazione alla legittimità della ripresa a tassazione degli interessi attivi in relazione ai finanziamenti, pari a crediti non riscossi, in favore della controllata americana.
7 . Con il sesto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR, quanto al rilievo concernente la indebita deduzione/detrazione di spese per lavori (su beni presi in locazione da terzi) di manutenzione straordinaria, rinviato alla sentenza della CTP ritenuto, aderendo apoditticamente alla qualificazione fatta dal giudice di primo grado di spese ordinarie e dunque alla tesi della deducibilità RAGIONE_SOCIALE stesse.
Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, quanto al rilievo concernente la indebita deduzione/detrazione, per difetto di inerenza, RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla società in favore della controllata americana- rinviato alla sentenza della CTP, aderendo apoditticamente a quanto in essa affermato circa la deducibilità RAGIONE_SOCIALE stesse.
9 . Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 19 del d.P.R. n. 633/72 in relazione alle spese sostenute in favore della controllata ( per analisi di bilancio e per la stampa di cataloghi e listini).
10 . Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 – per avere la CTR, quanto al rilievo concernente la indebita deduzione/detrazione, per difetto di inerenza, di costi per un immobile di cui la contribuente non era proprietaria né conduttrice essendo condotto in locazione da una sua controllata – rinviato alla sentenza della CTP, aderendo apoditticamente alla statuizione in essa contenuta circa la inerenza e, dunque, deducibilità degli stessi.
Con il ricorso successivo, il fallimento denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’illegittimità del sopravvenuto atto di diniego di definizione agevolata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2ter, del d.l. n. 119/2018 atteso che sulle questioni costituenti nell’attualità oggetto della controversia pendente in Cassazione e che avevano costituito oggetto di giudizio in primo e in secondo grado c’era stata soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con corretta indicazione nella domanda del codice 6 che richiamava il comma 2ter dell’art. 6 cit (con definibilità della controversia con il pagamento di un importo pari 5% del valore della stessa). In particolare, ad avviso del ricorrente: a) il concetto di ‘ integralità ‘ della soccombenza andava definito con riguardo alla ‘ controversia pendente ‘ , nella specie, in Cassazione; 2) il ‘valore della controversia’ cui faceva riferimento il comma 2 ter dell’art. 6 – era costituito non già dal valore dell’accertamento originario ma da quello emergente dai rilievi
annullati dalla CTP, ammontanti a euro 291.338,00, in ordine ai quali era proseguito il grado di appello. Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nella determinazione del valore della lite, includendovi anche imposte non più oggetto della controversia pendente, per effetto dell’acquiescenza della contribuente (in ordine all’importo di euro 10.374,00) e del conseguente giudicato interno, che avevano già definito parzialmente la lite.
Assume carattere pregiudiziale l ‘ esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di condono, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 708/30/15 della CTR del Veneto che aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento parziale del ricorso della società contribuente avverso avviso di accertamento emesso, in relazione a diversi rilievi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2008.
In primo luogo, si deve rilevare l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella I. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Sez. 5, Ordinanza n. 30704 del 2021). 14.Il ricorso è fondato.
15.Nella specie, il diniego di definizione agevolata impugnato era stato dall’Amministrazione motivato sul rilievo della inapplicabilità del comma 2 -ter dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 (e dunque de ll’erronea indicazione nella d omanda del codice 6 che richiama tale comma) atteso che non trattavasi di ‘ un’ipotesi di ricorso pendente in Cassazione a seguito di soccombenza dell’Ufficio in tutti i precedenti gradi di giudizio perché la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria di Treviso avuto esito parziale ‘ statuendo la reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALE parti con determinazione di una maggiore imposta a favore dell’Ufficio pari a euro 10.374,00 e una soccombenza dello stesso ‘ per
la restante parte della maggiore imposta contestata/impugnata pari a euro 291.388,00 ‘ (in particolare, il giudizio di secondo grado era proseguito limitatamente a questo secondo importo in quanto la società aveva prestato acquiescenza alla parte di sentenza a sé sfavorevole). In particolare, ad avviso dell’Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto indicar e nel campo ‘Modalità di definizione’ il ‘codice 4’, e liquidare, ai sensi del comma 2 -bis dell’art. 6 cit., un importo lordo dovuto pari al 15 per cento del valore della controversia.
16. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 -ter del dl n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018: ‘Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia’.
17. Invero la ricostruzione processuale e procedimentale offerta dal ricorrente (coerente con gli atti del giudizio e supportata anche dalla produzione della domanda di definizione agevolata presentata il 23.4.2019 e dalla quietanza di versamento del 9.4.201 9 dell’importo dovuto di euro 14.569,40) individua correttamente quale sia tuttora la materia del contendere, ritagliata dall’originario accertamento impugnato, facendola coincidere con i rilievi annullati dalla CTP ammontanti a euro 291.388,00, in ordine ai quali è proseguito il giudizio. A proposito della determinazione della somma dovuta per la definizione, la richiamata circolare n. 6/E dell’1 aprile 2019 così argomenta a pag. 12 s. :«Si evidenzia, inoltre, che nella circolare n. 22/E del 2017, alla nota n. 40, si afferma che gli importi dovuti per la definizione della lite vanno calcolati ‘Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso mo do, qualora l’Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento’.» (v. Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 34706 del 2022). La stessa prassi amministrativa, quindi, riconosce la legittimità dell’interpretazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, con riferimento all’esclusione, dalla ‘controversia pendente’, di quella parte dell’originaria materia del contendere rispe tto alla quale si sia formato un giudicato interno (nella specie, rispetto all’accertamento originario per euro 301.762,00, si era formato il giudicato interno sull’importo di euro 10.374,00 relativo al rilievo confermato dalla CTP, riguardo al quale la contribuente aveva prestato acquiescenza, e il giudizio era proseguito soltanto per l’importo di euro 291.388,00 relativo ai rilievi annullati dalla CTP).
18. Ne consegue, pertanto, la limitazione della lite pendente, e del computo del valore della controversia, da indicare nella domanda di definizione e da pagare ai fini del perfezionamento del condono, alla sola (parte della) ‘controversia pendente’, al netto dell’acquiescenza e del conseguente giudicato interno, come dedotto dalla contribuente. Ulteriore conseguenza dell’esatta, e ridotta, determinazione della lite pendente è poi l’applicabilità del ‘codice 6′, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6, comma 2 -ter, d.l. n. 119 del 2018, sicché l’importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia. Tanto premesso, va rilevato che l’Amministrazione, cui è stato notificato il ricorso avverso l’avviso di diniego, non ha prodotto difese che abbiano contestato la congruità della somma dovuta per le imposte, come indicata dalla contribuente, ove ricorrano (come ricorrono) le condizioni dedotte da quest’ultimo, piuttosto che quelle assunte dall’RAGIONE_SOCIALE. Tanto meno il provvedimento di diniego, oltre agli aspetti appena trattati, ha rilevato altre ragioni impeditive del perfezionamento della definizione.
19. Pertanto, dato atto che il contribuente ha prodotto nel corso del giudizio di legittimità, senza contestazioni, copia quietanzata del modulo F24 per il pagamento dell ‘importo di euro 14.569,40 va accolto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e, per l’effetto, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018.
20. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della
considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Le spese di giudizio relative all’impugnazione del diniego si compensano, essendosi formata la giurisprudenza di legittimità in materia successivamente alla presentazione del ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia, compensa le relative spese e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023