Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3098  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME  COGNOME, rappresentato  e  difeso  dagli avv. NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  come  da  procura  in margine al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 2799/2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pubblicata il 23 giugno 2015; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento  n. NUMERO_DOCUMENTO, basato su  maggiori  redditi  (annualità  2008).  La CTP respingeva  il  ricorso  e  il  contribuente  ricorreva  alla  CTR  che respingeva il gravame. Il contribuente, dunque, propone ricorso in
Oggetto: definiz agev 2019
cassazione  affidato  a  undici  motivi.  L’RAGIONE_SOCIALE  resiste  a  mezzo  di mero atto di costituzione non depositato nei termini.
Successivamente il difensore del contribuente ha depositato memoria con cui ha rinunciato agli atti avendo attestato l’avvenuta definizione agevolata chiesto la declaratoria di estinzione in quanto aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 148/2017.
Ragioni della decisione
Va preso atto che il ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di rateazione, le ricevute di versamento e l’estratto di  ruolo  con  l’indicazione  del  numero  della  cartella  (poi  riportato nella domanda di definizione) e quello dell’avviso (coincidente con quello oggetto della presente controversia).
Precisato quanto sopra, il contribuente -destinatario de ll’ avviso impugnato – presentando domanda di definizione del debito fiscale, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa ha inequivocabilmente manifestato la volontà di rinunciare, espressa dal proprio difensore pur privo dell’apposita procura, in adempi mento dell’ impegno di rinunciare assunto con la domanda (ai sensi dell’art. 2, comma 6, del suddetto d.l. n. 148/2017) , come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che ‘l’evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo’ (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Non  essendosi  l’RAGIONE_SOCIALE  costituita  a  mezzo  di  tempestivo controricorso, in ogni caso nulla deve disporsi in ordine alle spese.
 Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi  sopravvenuti  e  in  particolare  da  effetti  della  legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare  l’obbligo  di  versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art.  1,  comma  17,  della  l.  n.  228  del  24  dicembre  2012,  un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P.Q.M .
La Corte
Dichiara  l’estinzione  del  giudizio per  cessazione  della  materia  del contendere.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.