Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2006-20072008-2009.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20456/2016 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avv. NOME
COGNOME, Loconte in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 610/34/2016, depositata il 2 febbraio 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Varese notificava, in data 23 luglio 2013, a Caenazzo Mara gli avvisi di accertamento nn. T93050G01317/2013, T93050G01322/2013, T93050G01324/2013 e T93050G01325/2013, con i quali venivano accertati maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute con le relative addizionali e con l’irrogazione delle previste sanzioni.
Tali atti venivano emessi a seguito a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traeva origine dalle informazioni riguardanti la contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista COGNOME, giunta in possesso delle autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC Private Bank di Ginevra.
Nell’ambito di tali indagini, veniva accertata la disponibilità, da parte dell’odiern a ricorrente COGNOME COGNOME – che era risultato cointestataria, insieme padre COGNOME – di un conto corrente presso la Banca HSBC di Ginevra, nel cui portafoglio, denominato ‘Cultura’, figuravano consistenze patrimoniali (bonds, liquidi, assets e stocks ), per le quali la
COGNOME aveva omesso di compiere la relativa dichiarazione nel Mod. Unico , nell’apposito modulo RW .
Conseguentemente, in applicazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a norma del quale gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenute in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato (tra i quali era compresa la Svizzera), in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, commi 1, 2, e 3 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si presumono, salvo prova contraria, costituite, ai soli fini fiscali, mediante redditi sottratti a tassazione, e in considerazione della mancanza di alcuna prova contraria da parte del contribuente in ordine alla provenienza ed alla fruttuosità delle disponibilità finanziarie detenute all’estero ( in relazione alle quali la contribuente non risultava essersi avvalsa delle procedure di regolarizzazione e rimpatrio introdotto dal d.l. n. 78/2009), l’Ufficio provvedeva quindi ad accertare il maggior reddito imponibile per gli anni indicati.
Avverso tali avvisi di accertamento COGNOME COGNOME proponeva due distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, uno riguardante l’avviso di accertamento n. T93050G01317 /2013 per l’anno 2006, e l’altro per gli altri tre avvisi di accertamento, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. La C.T.P. adìta, con sentenze n. 265/05/2014 (per l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006) e n. 455/05/2014 (per gli avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009) rigettava entrambi i ricorsi, condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 610/34/2016, pronunciata il 16 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 2 febbraio 2016, previa riunione degli appelli, li rigettava, condannando anche in tal caso la contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Caenazzo Mara, sulla base di cinque motivi (ricorso notificato il 2 settembre 2016).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Con atto del 25 febbraio 2019 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla l. 1° dicembre 2016, n. 193
Deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.