Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35478 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto: Tributi – Importazione di oro – Definizione agevolata Confisca.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6305/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1244/03/18, depositata il 13 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1244/03/18 del 13/07/2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza n. 59/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Verbania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’atto di contestazione con il quale è stata disposta la confisca di due lingotti d’oro introdotti in Italia senza pagamento dei diritti doganali nonché comminata la conseguente sanzione.
1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) il ricorso era inammissibile per difetto di specificità dei motivi di appello, non essendo stata oggetto di critica specifica la sentenza gravata; b) in ogni caso, erano condivisibili le ragioni di merito affermate dalla sentenza di primo grado in ordine alla natura di sanzione accessoria della confisca, che veniva meno a seguito della definizione agevolata operata dal contribuente; c) la confisca, inoltre, non era specificamente prevista per la fattispecie di contrabbando, oggetto di depenalizzazione; d) ogni questione concernente la debenza dei diritti doganali non era oggetto del giudizio.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La società contribuente resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi .
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la confisca, prevista dall’art. 20 della l. 24 novembre 1981, n. 689, non sia compatibile con l’istituto della definizione agevolata.
1.2. Con il terzo motivo si contesta la violazione degli artt. 295 bis e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative in materia doganale TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la confisca non si applichi in caso di contrabbando depenalizzato a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 15 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in assenza dell’indicazione della base giuridica sulla quale si fonda la confisca.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Va osservato che « nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci » (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).
2.1.1. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando
l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).
2.1.2. Del resto, « nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione » (Cass. n. 707 del 15/01/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, atteso che, come si legge nell’atto di appello, riprodotto in parte qua in ricorso ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, ADM fa espresso riferimento alla circostanza che la confisca non è prevista tra le sanzioni accessorie la cui applicazione è impedita dall’istituto della definizione agevolata e che, quindi, la stessa sia applicabile nel caso di contrabbando depenalizzato.
2.3. Tale passaggio è sufficiente per ritenere l’appello specifico in relazione alla motivazione del giudice di primo grado, riportata nella sentenza impugnata.
I restanti motivi sono inammissibili per carenza di interesse.
3.1. Invero, « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre
è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata » (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017).
3.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere affermato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, ha ritenuto di dovere comunque procedere ad esaminare anche il merito della controversia, confermando quanto affermato dal giudice di primo grado.
3.3. Tuttavia, poiché con la declaratoria di inammissibilità dell’appello la CTR si è spogliata della propria potestas iudicandi , le ulteriori statuizioni concernenti il merito della controversia costituiscono degli obiter dicta , in relazione ai quali non v’è alcun interesse all’impugnazione da parte d i ADM.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma l’8 marzo 2023.