Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
Oggetto: Dazi impor-
tazione – contrab-
bando – confisca – san-
zioni – definizione age-
volata
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5406/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3165/9/2019, depositata il 18 luglio 2019 e non notificata; Udita la relazione svolta nell’ udienza pubblica del 7 novembre 2023 dal consigliere NOME AVV_NOTAIO.
Udita per il ricorrente l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, nel senso del l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza n. 339/4/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’atto di contestazione di violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto di confisca n.3077/RU emessi il 6.10.2016.
Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doganale presso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’importazione di merce di provenienza extracomunitaria di contenuto difforme dal dichiarato, nella specie due orologi preziosi in luogo di manometri a spirale e membrana manometrica metallica, con conseguente contestazione di tentato contrabbando.
Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art.16 comma 3 del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della sanzione irrogata, ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasse anche
il venir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., quale sanzione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermata dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice di prime cure non accoglieva l’eccezione preliminare dell’RAGIONE_SOCIALE secondo la quale la definizione agevolata era alternativa al ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere, ma riteneva che la confisca ex art.301 cit. fosse obbligatoria e sopravvivesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione anche nel caso di reato depenalizzato quale era quello di specie, rigettando il ricorso introduttivo.
4. L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale considerava legittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20 comma 3 del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecito amministrativo e non come reato, in quanto i diritti di confine evasi erano inferiori alla soglia di euro 3.996,96.
Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza.
Ritenuto che:
Con un unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per omesso esame e omessa pronuncia circa la rilevante e decisiva questione di fatto riguardante l’avvenuta definizione del contenzioso tributario insorto tra le parti ai sensi degli artt.16 e 17 del d.lgs. n.472/1997; nella memoria illustrativa parte contribuente elabora ulteriormente le proprie deduzioni, secondo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 a titolo di definizione agevolata avrebbe prodotto l’estinzione del rapporto obbligatorio sorto tra le parti in lite.
Il Collegio osserva che non sussistono i presupposti per la decisione della controversia alla presente udienza, essendo già stato fissato un ricorso per la decisione presso le Sezioni Unite della Corte, tra l’altro,
della questione di diritto sottesa al presente ricorso ed è necessario attendere tale pronuncia.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte.
Roma, Così deciso in data 7 novembre 2023