Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 819 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 819 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26211/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, il tutto come da procura a margine del controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 456/2/17, depositata in data 5 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2022 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: diniego agev cartella
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente premette come venne notificata cartella di pagamento per la riscossione dell’imposta sostitutiva in relazione alla rivalu tazione di immobili, anno d’imposta 2008, rispetto ai quali la contribuente dichiarava la volontà di avvalersi dell’opzione di valutare gli stessi con il pagamento rateale, sebbene poi avesse comunicato, a mezzo di dichiarazione integrativa, di non volersi avvalere più di siffatta opzione. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, adìta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, confermava la prima sentenza.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita con controricorso per resistere. La stessa, con istanza 25 ottobre 2018, ha chiesto la sospensione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 25 ottobre 2018, n. 119.
A seguito di ciò, con ordinanza interlocutoria 23 gennaio 2019, questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
In data 31 maggio 2019 la parte controricorrente depositava l’istanza di definizione unitamente alla prova dell’avvenuto pagamento della prima rata.
Con pr ovvedimento 4 maggio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE esprimeva diniego alla definizione agevolata, e quindi la controricorrente proponeva sul punto ricorso affidato ad un motivo, rispetto al quale l’RAGIONE_SOCIALE depositava controricorso.
In data 16 luglio 2020 veniva depositata istanza di trattazione della causa.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 16 -24, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, , in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto decisivo, al fine di esercitare l’opzione sulla tassazione della plusvalenza sugli immobili, il
momento del versamento dell’imposta, con conseguente tempestività della comunicazione di non esercizio dell’opzione stessa (con dichiarazione integrativa 3 settembre 2010), laddove l’RAGIONE_SOCIALE ritiene invece che l’opzione si perfezioni con la dichiarazione, e quindi la relativa maggior pretesa fosse a quel punto maturata scaturendo dall’opzione (di natura negoziale) della stessa contribuente.
La contribuente, a fronte del diniego alla definizione agevolata -motivato dall’RAGIONE_SOCIALE con la natura di mera riscossione della cartella emessa ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, posto che la debenza RAGIONE_SOCIALE somme deriverebbe dalla dichiarazione della contribuente, rispetto alla quale nessuna efficacia avrebbe la successiva integrazione, attesa la natura negoziale dell’opzione di rivalutazione e l’assenza dei presupposti per dedurre un errore essenziale – ha spiegato un unico motivo, attraverso il quale deduce come la cartella oggetto di giudizio avrebbe natura impositiva, in quanto la stessa rappresenta nella specie il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria. Nella specie, insomma, il contribuente non avrebbe versato nulla perché aveva ritenuto la pretesa non dovuta.
2.1. Ragioni logiche, oltre che giuridiche, impongono di trattare preliminarmente il ricorso avverso il diniego all’accesso al condono opposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che ‘in tema di definizione agev olata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col
quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva’ (Cass. 25/06/2021, n. 18298).
In effetti attraverso il controllo automa tizzato l’RAGIONE_SOCIALE ha nella specie ritenuto la sussistenza di una pretesa fiscale che il contribuente nega nei suoi presupposti, e dunque si esula dall’oggetto di mera controversia sulla riscossione o sui relativi vizi.
Da tanto discende che non si deve esaminare il motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dovendosi piuttosto dar atto dell’avvenuta produzione dell’istanza e del versamento della prima rata, né il provvedimento già richiamato di diniego allega altri vizi o carenze, per cui, respinto il d iniego, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Le spese relative alla lite principale restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
Le spese relativamente alla controversia inerente al diniego alla definizione agevolata vanno compensate fra le parti in relazione alla particolarità della questione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego alla domanda di definizione agevolata e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative alla controversia in ordine al diniego alla definizione agevolata.
Così deciso in Roma, in data 23 novembre 2022