Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 23548-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ello RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1355/2019 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal AVV_NOTAIO e, con
successiva riconvocazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Presidente rel., AVV_NOTAIO;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME COGNOME due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2006 e 2008, conseguenti all’imputazione al contribuente di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati;
che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenze nn. 125/2014 e 264/2015, accolse, rispettivamente, in via integrale il ricorso relativamente all’anno di imposta 2006 e parzialmente il ricorso concernente l’anno di imposta 2008 ;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto avverso entrambe le decisioni, mentre NOME COGNOME propose appello incidentale nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola sentenza n. 264/2015 (per l’annualità 2008): i giudici di appello , previa riunione RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo grado, con sentenza n. 1355/2019, depositata il 16/12/2019, rigettò i gravami principali ed accolse quello incidentale del contribuente (con conseguente annullamento anche RAGIONE_SOCIALE riprese relative all’anno 2008) osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) il contratto di agenzia sotteso alle fatture (per provvigioni) originanti le riprese per cui è causa fosse intercorso tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, con sede nella Repubblica di San Marino (con conseguente esenzione dal pagamento dell’I.V.A. sulle provvigioni fatturate dal medesimo COGNOME), (b) non ostando a tale conclusione che di tali prestazioni godesse, in realtà, un’altra società (la RAGIONE_SOCIALE), né COGNOME (c) che quest’ultima avesse una stabile organizzazione in Italia. I giudici di appello osservarono, inoltre, come (d) fosse sfornita di supporto probatorio l’applicazione , a tutte le provvigioni
comunque incassate dal contribuente, di una percentuale dell’11,42% ;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato NOME COGNOME;
che si è resa necessaria la riconvocazione del Collegio, in relazione alla comunicazione, trasmessa a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE, circa l’avvenuta definizione agevolata, ex art. 1, comma 197, RAGIONE_SOCIALE l. n. 197 del 2022, a seguito dell’adesione, da parte del contribuente;
che tuttavia non è possibile procedere alla riconvocazione dello stesso collegio, in quanto il AVV_NOTAIO. COGNOME, precedente relatore, è stato collocato fuori dal ruolo organico RAGIONE_SOCIALE magistratura, per assumere l’incarico di componente del Comitato Direttivo de lla RAGIONE_SOCIALE;
AVV_NOTAIOiderato che va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione