Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Accertamento – Indagini bancarie – Prova
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 8369-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa
–
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 5728/14/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 3.10.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L ‘Agenzia delle entrate notificò alla società ricorrente, esercente attività di gestione di stabilimenti balneari, un avviso di accertamento con cui,
relativamente all’anno 200 8, fu rideterminato l’imponibile ai fini Iva, Irpef, addizionali regionali e comunali.
L’atto impositivo trovava genesi nella verifica eseguita da militari della GdF sui conti correnti bancari intestati ai soci, alla legale rappresentante, al procuratore speciale, e ad altra società con riferimento agli anni 2007/2009.
All’esito del procedimento , per quanto qui di interesse, l’ufficio contestò alla società un maggiore imponibile, sottoponendo a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, pari ad € 715. 763,27, ed irrogò le sanzioni.
La contribuente i mpugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 16982/22/2015 dichiarò infondate le ragioni dell’impugnazione. Il giudizio d’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, esitò nella sentenza n. 5728/14/2016, che confermò le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto la validità della motivazione, per la quale si era denunciato il mero rinvio per relationem ai dati ed elem enti illustrati nell’atto impositivo, ha riconosciuto la valenza probatoria degli esiti delle indagini bancarie, correttamente eseguite ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ; di contro il giudice d’appello ha constatato la mancata allegazione di specifiche prove contrarie, cui pur la contribuente sarebbe stata tenuta per contrastare le presunzioni conseguenti alle indagini bancarie.
La ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
In prossimità della adunanza camerale fissata per la trattazione della controversia la società ha chiesto la declaratoria di estinzione della causa per intervenuta adesione alla definizione agevolata, disciplinata dalla l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater).
Considerato che
il ricorrente ha ritenuto di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate -Riscossione, con dichiarazione ex actis del 31.01.2023 e rateizzazione del pagamento in diciotto rate mensili, con scadenza 30.11.2027.
dalla documentazione allegata non si ricava che la procedura di definizione sia riconducibile all’avviso di accertamento per cui è causa;
in ogni caso, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della l. 197 cit., « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
per la corretta definizione della procedura è necessario che risultino adempiuti gli oneri dettati dalla disciplina, compreso l’impegno alla rinuncia del o dei giudizi pendenti;
P.Q.M.
invita la contribuente ad allegare tutta la documentazione relativa alla domanda di accesso alla definizione agevolata, al fine della verifica della sua regolarità; rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024