Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33421 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2561/2017 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 2310/2016 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe, emerge quanto segue:
Con sentenza n. 291/3/12 del 16/8/2012 la CTP di Caltanissetta annullava l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE relativo ad IRPEG anno 2005 notificato alla RAGIONE_SOCIALE con il quale l’Agenzia delle entrate -Dir Prov. di Caltanissetta, qualificate come operazioni ‘a premio’ le cessioni di beni -piccoli elettrodomestici e prodotti elettronici di modesto valore -effettuate in favore di clienti professionali nell’anno di imposta in questione, aveva recuperato le mancate ritenute alla fonte cui le operazioni risultavano assoggettate in conformità al regime dettato dall’art. 30 DPR n. 600/1973.
a Commissione di prime cure, ricusata la prospettazione difensiva proposta dalla F.lli COGNOME, orientata a sussumere nella diversa categoria dello ‘sconto’ alla clientela le operazioni in parola e , negata ‘rilevanza reddituale’ ai premi elargiti, poneva le operazioni in contestazione fuori dalla sfera applicativa del tributo.
Per la riforma della sentenza di primo grado hanno agito in via principale l’Agenzia delle entrate e, incidentalmente, la RAGIONE_SOCIALE
La CTR della Sicilia -Sezione distaccata di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, così decideva: ‘In riforma della sentenza , rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento ‘. Tale dispositivo deve essere letto alla luce della seguente affermazione contenuta
in motivazione: ‘Tanto basta per pronunciare la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
A fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che il difensore della contribuente, con nota telematica di deposito datata 14 novembre 2024 (accettazione del giorno successivo), ha comunicato ‘ la ‘definizione agevolata delle controversie tributarie’ di cui all’articolo 11, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, del 2 ottobre 2017, avente ad oggetto la lite relativa all’originaria impugnazione dell’avviso di accertamento n. TYQ07C301403/2010 per l’anno di imposta 2005, con residuo da pagare pari a € 0,00 come risultante dalla ricevuta di definizione della lite’.
Alla nota di deposito è allegata documentazione esclusivamente in ordine alla presentazione e ricezione telematiche (con ‘Protocollo telematico dell’invio: NUMERO_CARTA) della domanda di definizione della lite pendente dinanzi a questa Suprema Corte con il n. 2561 del 2017 r.g. per i seguenti letterali importi:
Importo lordo dovuto: 72377,45
Importo dovuto art. 6 DL n. 193/2016: 0,00
Importo versato pendenza giudiz.: 72377,45 Netto dovuto: 0,00
Importo versato per la definizione o prima rata: 0,00 N. rate: 0
Data di versamento: –/–/—- Data dell’impegno: –/–/-Nessuna ulteriore documentazione, tuttavia, è compiegata in riferimento all’accettazione della domanda di definizione ed
all’effettivo versamento degli importi dovuti. Né, comunque, è in alcun modo esplicato il riferimento all”art. 6 DL n. 193/2016′.
Un tanto impone rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché le parti, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della Cancelleria, offrano i necessari chiarimenti, con il corredo di idonea documentazione.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo a ruolo, concedendo alle parti termine di 45 giorni per depositare quanto richiesto.
Così deciso a Roma, lì 12 dicembre 2024.