Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6843/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ACIREALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 10796/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME chiedeva la definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, l. n. 269/2006, per le proprie pendenze sui periodi di imposta 2002-2005.
Corrisposta la prima rata, ometteva i successivi pagamenti.
Donde l’Ufficio comunicava il diniego della procedura agevolata e procedeva alla riscossione dell’intero dovuto.
Il giudice di prossimità annullava tanto il diniego quanto gli atti di riscossione, argomentando che il mancato pagamento delle rate successive alla prima non faceva risorgere l’obbligazione tributaria originaria, essendosi in presenza di una sorta di novazione oggettiva, per cui l’Ufficio poteva eventualmente riscuotere quanto definito in via agevolata, ma mai pretendere l’originale.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, qui avendosi particolare riguardo alla cartella esattoriale contenente l’atto di iscrizione a ruolo n.499/2010 relativo a due partite di ruolo per imposte relative ad arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, una di €.988,77 (2004) e l’altra di €.4.219,64 (2005), entrambe comprensive di sanzioni e interessi, donde ricorre per cassazione l’ Agenzia delle entrate, affidandosi a due mezzi, cui replica la parte contribuente, spiegando controricorso, ulteriormente illustrato con memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 39, comma 1 bis e dell’articolo 62 bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, nonché dell’art.324 c.p.c. e (ove occorrer possa) dell’articolo 2909 del
codice civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4, del codice di procedura civile. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, del codice di procedura civile.
Nella sostanza si lamenta che la sentenza qui in scrutinio sia stata resa quale conseguenza della presupposta sentenza relativa al diniego di procedura agevolata, che pure non era passata in giudicato.
Altresì si critica la sentenza in scrutinio per non avere riconosciuto che il mancato pagamento del dovuto, una volta scaduti i termini di sospensione, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 del medesimo codice di rito.
Nello specifico si contesta la condanna alle spese a favore della parte contribuente, in assenza di esplicita motivazione.
Si può prescindere dalle eccezioni di parte contribuente in ordine all’ammissibilità e completezza del ricorso.
2.1. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Si può quindi procedere allo scrutinio del ricorso.
3.1. Va premesso che per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1. In materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, è applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell’Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all’anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l’applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamità naturale, non potendo le diversificazioni di regime
tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un’arbitraria discriminazione (cfr. Cass. V, n. 17634/2018).
Ciò premesso, l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006 prevede una disciplina di favore per il pagamento dei tributi, prevedendo la rateizzazione e la sospensione della riscossione entro un certo termine. Il pagamento della prima rata non ha effetto novativo, ma spetta l’Ufficio la verifica dei corretti pagamenti, nei termini previsti e tenuto conto delle sospensioni stabilite dalla legge, di quanto rateizzato. Il mancato pagamento delle rate successive, alle scadenze così individuate, viola le condizioni sulle quali è stata pattuita la definizione agevolata e, per l’effetto, produce la decadenza dai benefici accordati, consentendo l’integrale ripresa a tassazione del dovuto. Tale conclusione non concreta analogia vietata nel caso in esame, bensì conseguenza diretta su mancato rispetto delle condizioni di ammissione alla procedura agevolata. Per analoga conclusione su caso simile, argomentando in deduzione dai principi generali del sistema agevolativo, cfr. Cass V. n. 26309/2020.
4.2. Più in particolare, dev’essere richiamato quanto deciso recentemente sul punto, ove si è affermato che In tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamità naturali, l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, ratione temporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno
2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti (cfr. Cass. L., n. 11058/2024).
4.3. Né possono essere invocati i disposti di diverse procedure agevolate di definizione della controversia, dacché le norme di favore, in quanto eccezionali alle regole generali sull’imposizione, scontano l’interpretazione secondo l’art. 14 delle disp. prel. al codice civile, non potendo essere applicate se non nei casi per esse espressamente previsti.
In questo senso non si ravvisano gli elementi di contrasto nomofilattico ovvero di peculiare complessità da richiedere l’invocato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.
Assorbito resta invece il secondo motivo, ove lamenta mancata motivazione sulla condanna alle spese. Ed infatti, l’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito che resta investito altresì di nuova regolazione delle spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 05/03/2025.