Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21921/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 181/2018 depositata il 22/01/2018.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto in via principale dichiararsi l’estinzione del giudizio, come da richiesta della controricorrente e con adesione della Difesa erariale.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia avente ad oggetto la sanzione
di euro 50.000,00, di cui all’art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 471/97, irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, del costo relativo all’acquisto di un natante da operatore residente in paese c.d. black list;
la difesa della società contribuente in data 18.12.2020 ha depositato istanza con cui, dando atto che la società ed i soci hanno aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 D.L 119/2018, ed allegando l’attestazione del pagamento dell’importo di € 200,00 dovuto in relazione all’atto impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; ritenuto che:
l’articolo 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta;
il comma 7 dell’articolo 9 cit. stabilisce, inoltre, che: «Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, pertanto, con la disciplina in commento possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione;
la definizione agevolata è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi ‘black list’ in dichiarazione di cui
all’articolo 8, comma 3 -bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (v. Circolare 11/AE del 15 maggio 2019);
con riferimento alle controversie tributarie pendenti la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto -legge n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie;
la prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024.