Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
Oggetto: Tributi -Definizione agevolata ex lege n. 197/2022 perfezionata dal coobbligato -Estinzione del giudizio
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29946/2015 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , rappresentata e difesa d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4710/51/2015, depositata il 15.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME titolare di un centro trasmissione dati (CTD), affiliato alla rete del
bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), avverso l’avviso di accertamento relativo a ll’ imposta unica sul gioco, per gli anni d ‘ imposta dal 2010 al 2012;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente osservando, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, che:
-il CTD era soggetto passivo dell’imposta, in quanto si occupava della gestione del gioco per conto del bookmaker estero e l’imposta sul gioco era dallo stesso dovuta, ancorchè la raccolta delle scommesse, compresa quella a distanza, avvenisse in assenza di concessione;
poiché l’imposta unica sulle scommesse è un’imposta indiretta, non personale, che colpisce non il reddito o il patrimonio di un soggetto, ma una manifestazione mediata di ricchezza qual è l’effettuazione di scommesse, la sua diversità rispetto all’ IVA la rendeva compatibile col diritto unionale;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria;
l ‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resisteva con controricorso, illustrato con memoria;
in data 17.11.2024 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
la proposta è stata comunicata in data 18.12.2024 e il difensore del ricorrente ha depositato il 23.12.2024 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
-è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 28.05.2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212/2000, 24 l. n. 4/1929 con
riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per non essere stato l’avviso di accertamento preceduto dal PVC;
con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 66 l. n. 220/2010 e 3 d.lgs. n. 504/1998, con riferimento a ll’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per non avere individuato quale unico soggetto passivo dell’imposta unica il gestore della scommessa che è il bookmaker;
con il terzo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quarto motivo), denuncia la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 288/1998, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non aver considerato che l’imposta unica si applica alle sole scommesse accettate in Italia;
con il quarto motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quinto motivo) denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per avere ritenuto che la l. n. 220/2010 avesse efficacia retroattiva;
con il quinto motivo (erroneamente indicato nel ricorso come sesto motivo) deduce la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva CE n. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la disciplina dell’imposta unica si pone in contrasto con l’art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, in quanto presenta caratteristiche che la sovrappongono all’ IVA;
-preliminarmente va rilevato che, con istanze depositate, rispettivamente, il 23.12.2024 e il 7.03.2025, il contribuente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio, allegando la domanda di definizione agevolata, presentata all’ADM in data 29.09.2023 , in relazione allo stesso avviso di accertamento e al medesimo debito d’imposta, dal coobbligato solidale, bookmaker estero, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, e la ricevuta di pagamento de ll’ importo dovuto;
-l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’ ;
-ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, ‘L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’ ;
-il comma 201 dell’art. 1 cit. prevede che ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la
revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ ;
-il comma 202 dell’art. 1 cit. prevede , inoltre, che ‘ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’;
-ciò premesso, l’istanza va accolta, atteso che il coobbligato solidale RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al versamento de ll’impo rto dovuto, come risulta dalla domanda di definizione agevolata e dalla relativa ricevuta di pagamento, prodotte da NOME NOME in allegato all’istanza di estinzione del giudizio , e che il processo instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE (con ricorso iscritto al n. 14034/2019 R.G.) è stato dichiarato a sua volta estinto con decreto presidenziale n. 18153/2025 del 3.07.2025;
il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025