Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
Cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16067/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale allegata al ricorso e domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11239/2016, depositata in data 14/12/2016, non notificata;
udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 12/07/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con cartella n. 07120130131333085001 era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95 nei confronti di NOME COGNOME, quale coobbligato, perché socio di RAGIONE_SOCIALE, per la definitività dell ‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2002 , a seguito della mancata riassunzione del giudizio proposto contro il medesimo, dopo la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, disposta con ordinanza della Corte di Cassazione n. 24878 del 23/11/2011.
Il contribuente ricorreva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che rigettava il ricorso, evidenziando che dal bilancio finale di liquidazione della società risultava un attivo di euro 107.437,00, largamente capiente.
Proposto appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, lo dichiarava inammissibile. I giudici di appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in caso di mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, il processo si estingue e l’avviso di accertamento impugnato diviene definitivo, evidenziavano che, divenuto definitivo l’avviso di accertamento, l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2 495 cod. civ., per assenza di piano di riparto, era preclusa, potendo la cartella essere impugnata solo per vizi propri, tra cui la prescrizione, che però non era oggetto di specifico motivo di appello.
Contro tale decisione propone ricorso NOME COGNOME, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12/07/2024 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., avendo provato che nel bilancio finale di liquidazione non era stato ripartito alcunché in suo favore.
Con il secondo motivo, proposto, subordinatamente al primo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 ) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente sul medesimo motivo di appello.
Con la memoria la parte ricorrente ha chiesto estinguersi il giudizio per cessazione della materia del contendere, evidenziando che il giudizio è connesso a quello iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, promosso da RAGIONE_SOCIALE, quale altro socio coobbligato della RAGIONE_SOCIALE, e che quest’ultimo è stato estinto per intervenuta definizione agevolata in forza di sentenza n. 36314/2022 pubblicata in data 13/12/2022.
Con tale sentenza questa Corte ha dichiarato estinta la lite proposta da NOME COGNOME in relazione alla cartella n. 07120130131333085002 con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95, quale coobbligato, perché socio di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate non avesse provato di aver tempestivamente e regolarmente notificato l’atto di diniego al controricorrente, avendo prodotto la relata di notifica di un diverso provvedimento di diniego, rivolto a tale NOME, presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, in data 5 giugno 2020.
L’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2019 prevede che La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 e la cartella prodotta in atti indica il ricorrente quale coobbligato con la società e RAGIONE_SOCIALE.
Vista la sopra ricordata istanza del contribuente, che si avvale, ai fini della definizione agevolata della propria posizione di coobbligato (così come previsto dal comma 14 citato ) dell’istanza e del pagamento eseguito dal debitore solidale , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass., n. 19560/2015).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.