Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29218 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3120/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4193/2019 depositata il 11/07/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto la maggiore imposta di registro pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE relativamente al contratto di compravendita stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE in data 10 novembre 2009.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
L’appello, con cui il contribuente ha eccepito il giudicato formatosi nel giudizio instaurato avverso l’avviso di rettifica dalla società RAGIONE_SOCIALE, è stato rigettato.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.
CONSIDERATO
1.Come rappresentato dal contribuente, nella memoria del 3 o ttobre 2023, il giudizio instaurato da NOME avverso l’avviso di rettifica dell’imposta di registro (NUMERO_DOCUMENTO) è stato definito ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 in particolare, con decreto di questa Corte del 13 giugno 2023, n. 1 6876, è stata dichiarata l’estinzione di tale giudizio.
2.Da tale premessa deriva che anche il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, «la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri» e che la cartella di pagamento in esame è un atto conseguenziale rispetto all’avviso di rettifica, oggetto del giudizio r.g.a.c. n. 7955/2017. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’ar t. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o
in parte, nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»).
3.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.