Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con socio unico ed in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2769/2021 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 10.3.2021, e pubblicata il 16.7.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Ires 2013 -Definizione agevolata del medesimo avviso di accertamento conseguita da condebitore – Effetti.
L’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE con socio unico l’avviso di accertamento n. T9B03EM02611/2017, mediante il quale contestava la percezione di un maggior reddito ai fini Ires (ed altro), in conseguenza del disconoscimento dei costi relativi alla perdita di una caparra finalizzata ad acquisto immobiliare, con riferimento all’anno 2013.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano proponendo plurime censure. La CTP accoglieva il ricorso pronunciando nel merito, ritenendo che la ricorrente avesse provato la congruità del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, nonché reputando la legittimità delle giustificazioni addotte dalla società per non aver poi provveduto alla stipula del contratto di acquisto definitivo. In conseguenza annullava l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole emessa all’esito del primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti.
La CTR riteneva -con la sentenza riportata in epigrafe tardiva l’impugnazione proposta dall’Ente impositore e dichiarava , pertanto, il suo ricorso inammissibile.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
4.1. Si dà atto che quest’ultima società ha presentato una prima memoria con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi della legge n. 130 del 2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle controversie. Quindi ha depositato una seconda memoria, con la quale ha invocato la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo la coobbligata socio unico provveduto alla definizione agevolata dell’avviso di accertamento per cui è causa.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., degli artt. 38 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 6, commi 10 e 11, del Dl n. 119 del 2018, come conv., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non risultasse applicabile in questo giudizio la sospensione dei termini processuali per nove mesi disposta dal Dl cit.
Non ricorrono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore.
La controricorrente ha, infatti, illustrato che il suo socio unico, la RAGIONE_SOCIALE destinataria del medesimo avviso di accertamento e per tale causa parte del parallelo giudizio di cassazione recante RGN 3541/2022, ha definito il comune debito tributario accedendo alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022 (art. 5). Il processo pendente a carico del socio unico RAGIONE_SOCIALE è stato definito con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21119, dep. il 19.7.2023.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE ha, poi, documentato che l’avviso di accertamento in ordine al quale la RAGIONE_SOCIALE ha domandato ed ottenuto l’accesso a procedura di definizione agevolata, provvedendo a ll’adempimento dei relativi oneri, è il medesimo contestato in questo giudizio, ed il debito tributario risultava perciò unico, ed è stato definito mediante procedura condonistica.
Deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione anche del presente giudizio.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle vicende che hanno caratterizzato il presente giudizio appare equo che le spese di lite siano dichiarate compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
L a Corte dichiara l’estinzione del giudizio proposto dall’ Agenzia delle Entrate , compensando le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.