Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ESTINZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA COOBBLIGATO ‘
sul ricorso iscritto al n. 26005/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Napoli il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, al INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 3596/25/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13 luglio 2020, notificata il 21 luglio 2020.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio rideterminava il valore dell’unità immobiliare oggetto di compravendita in data 15 maggio 2017 (registrato il 24 maggio 2017) tra la ricorrente (venditrice) e la RAGIONE_SOCIALE (acquirente), recuperando a tassazione la maggiore imposta di registro nella misura di 38.376,00 €;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 8 ottobre 2020, formulando due motivi di cassazione;
NOME resisteva con controricorso notificato il 12/20 novembre 2020;
con istanza depositata in data 29 febbraio 2024, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rappresentando che il medesimo avviso di liquidazione era stato impugnato dalla società coobbligata RAGIONE_SOCIALE, con giudizio pendente presso questa Corte e definito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130, con conseguente estinzione del relativo procedimento, giusta decreto presidenziale n. 417/2023;
RITENUTO CHE:
che la documentazione prodotta consente di dichiarare estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della lite da parte della società acquirente coobbligata;
l’istante ha, infatti, documentato la presentazione da parte di tale società della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernente il medesimo avviso di liquidazione, il pagamento della relativa somma (comprovato dal modello F/24 prodotto) ed ha prodotto il decreto presidenziale n. 417/2023 che ha dichiarato estinto il giudizio n. 24131/2020 di ruolo generale promosso dalla citata coobbligata RAGIONE_SOCIALE, dando atto della regolare definizione della controversia nelle forme previste dal citato art. 5, dell’assenza di un provvedimento di diniego e di un’istanza di trattazione del relativo giudizio;
ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8» (controversia autonoma intesa come quella relativa a ciascun atto impugnato), che nella specie non ricorre essendo medesimo l’atto impugnato dalle parti private;
la richiesta pronuncia estintiva, quindi, va adottata anche per il presente giudizio;
le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, seconda parte, cit.);
il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 .