Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23829 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5696/2021 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 3889/2020 depositata il 14/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE relativo all’anno d’imposta 2008, l’Ufficio contestava all’Associazione sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE l’omessa denuncia di componenti di reddito positivi derivanti dallo svolgimento di attività di natura commerciale per circa 47.000 euro, conseguendone la richiesta di pagamento di Euro 59.211,78 per imposte, sanzioni e interessi.
L’associazione sportiva ha impugnato tale atto avanti alla CTP di Agrigento che, con la sentenza n. 3084/2015, respingeva il ricorso.
Parimenti, anche la CTR della Sicilia -Palermo, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha ritenuto l’infondatezza dell’appello proposto dalla contribuente.
L’associazione sportiva ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, mentre l’ufficio si è costituito con controricorso.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 02.07.2025, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione artt. 73, 148 co. 3, 149 co. 4 del d.p.r. m. 917/1986 e art. 4 e 74 d.p.r. 733/1972;
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione art. 115 c.p.c. e violazione 360 n. 3 in relazione artt. 1 e 2 L. n. 398/91 e art. 1 co. 1 del d.p.r. n. 442/1997;
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.;
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione art. 25 co. 5 l. n. 133/1999 e art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e 112 c.p.c.
Va rilevato che, rispetto all’esame dei predetti motivi, acquista valore pregiudiziale quanto dichiarato dal contribuente con la propria memoria illustrativa. Con essa, infatti, l’associazione ricorrente ha evidenziato che il coobbligato in solido sig. COGNOME COGNOME ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata e che la stessa è stata riscontrata da RAGIONE_SOCIALE, comunicando all’interessato il debito da pagare per la definizione , pari a complessivi € 9.600,32, da versare in 18 rate con scadenza la prima il 31.10.2023 e l’ultima il 30.11.2027, di cui le prima otto già corrisposte, così come da documenti allegati alla memoria.
Tanto premesso, la ricorrente ha dichiarato che intende avvalersi degli effetti della definizione dei carichi di ruolo presentata dal coobbligato, secondo un’applicazione analogica dell’art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022.
Questa S.C. ha peraltro già adottato in precedenza tale interpretazione, affermando che ‘pur in assenza di una previsione normativa ad hoc, si può ritenere, con un’interpretazione analogica (per l’identità di ratio legis: art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.) dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie), che in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione alla ‘rottamazione quater’ da parte di uno solo dei coobbligati, i pagamenti effettuati ai fini della rottamazione delle cartelle di pagamento liberano anche gli altri
coobbligati non aderenti, i quali vengono a beneficiare dell’estinzione del procedimento’ (così, in particolare, Cass. n. 5830 del 05/03/2025).
Occorre pertanto rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, in attesa della decisione delle S.U., investite con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 della soluzione del seguente quesito:
‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sulla questione di cui è stata investita con l’ordinanza interlocutoria di questa S.C. n. 5830/2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.