Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13301/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 337/02/22 depositata il 14/11/2022.
e sul ricorso riunito iscritto al n. 13326/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 336/02/22 depositata il 14/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 337/02/22 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 17/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015.
Con altra sentenza n. 366/02/222 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e coobbligato in solido, avverso la sentenza n. 16/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso i medesimi avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015 , notificati anche alla RAGIONE_SOCIALE.
Le menzionate sentenze della CTR venivano impugnate dal l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) con separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio nel procedimento n. 13301/2023 e NOME COGNOME si costituiva in giudizio nel procedimento n.
13326/2023. Entrambi depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione al procedimento n. 13301/2023 del procedimento n. 13326/2023 per evidenti ragioni di connessione.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato due memorie, di contenuto sostanzialmente analogo, con le quali dichiarano che RAGIONE_SOCIALE ha definito la controversia nel procedimento n. 13301/2023 a mezzo il pagamento della prima rata, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 .
La definizione agevolata della controversia relativa ad RAGIONE_SOCIALE estende i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato solidale, così come previsto dall’art. 1, comma 202, della l. n. 19 7 del 2022, con conseguente estinzione anche del procedimento n. 13326/2023.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione di entrambi i procedimenti riuniti, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente ad entrambi i procedimenti riuniti.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.