Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello sul ricorso iscritto al n. 2026/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate Stato
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE sia in proprio, sia in qualità di società incorporante a seguito di fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio n. 1756/2020 depositata il 19 giugno 2020
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 aprile 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto:
L’oggetto della controversia riguarda un avviso di liquidazione (n. 20141T003652000) notificato dal l’Agenzia (d’ora in poi ricorrente) a Porto RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi contro ricorrente) e a RAGIONE_SOCIALE, contenente una rettifica per un maggior valore dell’imposta ipotecaria e catastale dovuta per l’anno 2014 .
La CTP ha rigettato i ricorsi e l a CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla odierna controricorrente e dalla RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente proposto un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata.
L’odierna controricorrente ha proposto anch’essa ricorso , fondato su sei motivi, successivamente a quello de ll’ odierna ricorrente, la quale, a sua volta, propone controricorso.
L’odierna controricorrente ha depositato a sua volta controricorso e nel corso del giudizio anche una nota con relativa documentazione, dichiarando che una coobbligata in solido ha proceduto alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022.
RAGIONI DELLA EDCISIONE
La controricorrente nella nota di deposito ha dedotto di essere coobbligata in solido per l’imposta oggetto del presente giudizio con la RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 11065231000), già RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale acquirente, mentre la controricorrente quale venditrice, di un complesso immobiliare nel 2014.
Il ricorso per cassazione n. 31236/2020 proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, effettivamente è stato estinto con decreto n. 7153 del 2024 emesso il 12 marzo 2024.
L’odierna ricorrente , che porta la medesima denominazione, ma un diverso codice fiscale, ha presentato domanda di definizione agevolata, e provveduto al pagamento del dovuto, ai sensi l. n. 197 del 2022, come risulta dalla documentazione prodotta (doc. nn. 1, 2 e 3)
Il ricorso dell’odierna controricorrente in primo grado è stato notificato all’Agenzia delle Entrate in data antecedente all’entrata in vigore del citato
l. n. 197 del 2022 e alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il giudizio non si era concluso con pronuncia definitiva. Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192.
Ai sensi dell’art. 1, comma 197: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall’articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).
Il comma 200 del predetto articolo prevede che: «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». (Comma modificato dall’articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56)
L’odierna controricorrente ha prodotto copia del pagamento di una rata e non è stata presentata istanza di trattazione entro il termine di legge fissato al 30 settembre 2024.
Deve essere, tuttavia, dichiarata l’estinzione anche del presente giudizio, per cessata materia del contendere a seguito dell’estensione degli effetti della definizione agevolata nei confronti di tutti i coobbligati in solido.
Ai sensi dell’art. 1, comma 202, della citata legge, infatti «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.».
Oltre all’espresso dato normativo , il Collegio richiama e conferma il principio di diritto per cui la solidarietà dell’obbligazione comporta, ai sensi dell’art. 1292 c.c., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, essendo unica la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati con la conseguenza che la definizione agevolata incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta. La riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta, dunque, che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del comma 198 del citato art. 1, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Sez. 5, n. 21826/2020, Rv. 659298 – 01).
p.q.m.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025 .