Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31598/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 994/2018 depositata il 11/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna veniva respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Piacenza n.77/1/15 ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento e l’irrogazione di sanzioni per l’anno di imposta 2010, emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
Veniva quindi confermata la sentenza impugnata sul presupposto dell’illegittima inclusione del valore dei servizi resi dalla società tedesca RAGIONE_SOCIALE alla contribuente nel prezzo di acquisto delle merci importate e disatteso l’appello che prospettava l’erronea applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa in materia di valore in dogana per erronea ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra contribuente, commissionaria dell’acquisto (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed i fornitori esteri, anche alla luce della rilevante disciplina del Codice Doganale Comunitario.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi, cui la contribuente ha replicato con controricorso.
La società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 7.4.2023, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con ordinanza interlocutoria n. 20041/2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
CONSIDERATO CHE :
In data 6.2.2024 è stata depositata telematicamente istanza congiunta delle parti in cui si dà atto che l’RAGIONE_SOCIALE delle dogane ha accettato la richiesta di definizione agevolata di RAGIONE_SOCIALE Italia e dei coobbligati, che nel corso del giudizio la Società ha corrisposto integralmente gli importi di cui agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oltre interessi; che i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative indicati in epigrafe sono stati oggetto di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 203, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Congiuntamente, quindi, le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi «d ell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 e 48, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ».
Ricorrono i presupposti per l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere: non solo la contribuente ha definito le sanzioni ma ha anche pagato integralmente i restanti importi di cui agli atti impugnati.
Vista l’istanza congiunta, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
d ichiara l’estinzione del giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.