Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4745 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4745 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto : Utili extracontabili -Società di capitale a ristretta base – Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5142/2017 R.G. proposti da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 6955/04/2016, depositata in data 15 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2012, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio al 50% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, e, quindi,
recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 200 8, un reddito di capitali pari ad Euro 34.306,80.
L’atto impositivo impugnato traeva origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 138.000,00, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, deducendo, con successiva memoria, la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario.
La CTR riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando l’Irpef dovuta dal socio nella minore misura dovuta in conseguenza del l’annullamento parziale ( con sentenza n. 3735/5/16 della medesima CTR, con cui i ricavi erano stati quantificati in Euro 82.000,00) del l’accertamento a carico della società.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi.
L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.
Il ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2026, istanza per l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, in relazione all’atto impugnato nel presente giudizio, domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018.
Considerato che
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio
in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario.
Con il secondo strumento denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli articoli 38, co. 3, nonché 39, co. 1, lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2729 c.c. » per avere il contribuente dato prova in iudicio circa il superamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la domanda relativa all’ atto impugnato nel presente giudizio, allegando le quietanze di versamento della prima rata (pagata in data 30 maggio 2019) ; l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto
sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME