Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
REGISTRO
sul ricorso iscritto al n. 6546/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Cava de’ Tirreni, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, tutte rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTI –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 6750/5/2017 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE), depositata il 19 luglio 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
UDITO il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, riportandosi in subordine alle proprie motivate conclusioni scritte depositate il 24 novembre 2023, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
UDITO l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE ;
RILEVATO CHE:
Oggetto di controversia sono due avvisi di liquidazione con cui l’RAGIONE_SOCIALE, recuperava a tassazione con imposta di registro in misura proporzionale due atti, stipulati a rogito del AVV_NOTAIO, del 30 gennaio 2013, con cui RAGIONE_SOCIALE si accollava, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1273 cod. civ., quota parte del debito (per un importo di 845.000,00 €) che la società RAGIONE_SOCIALE aveva maturato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Idrici Integrati, nonché il debito (di 7.122.056,00 €) che la società RAGIONE_SOCIALE aveva maturato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 882/8/2014 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, assumendo che non era possibile configurare, ai fini fiscali, l’accollo come modalità alternativa (e praticamente equipollente) all’aumento di capitale , con ciò, quindi, escludendo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro l’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE‘imposizione a tasso fisso, confermando l’imposta applicata dall’Ufficio in misura proporzionale;
le suindicate società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 19/22 febbraio 2018, articolando quattro motivi impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE notificava in data 9 aprile 2018 controricorso, con cui chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione;
con nota depositata il 15 novembre 2023 RAGIONE_SOCIALE, nel rappresentare di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia, producendo le relative domande ed i versamenti eseguiti, ha chiesto in prima battuta di dichiarare cessata la materia del contendere;
CONSIDERATO CHE
nello specifico, con la citata nota RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che « in relazione alle pretese oggetto del presente giudizio, la contribuente ha aderito alla Definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificata dal d.l. 30/03/2023, n. 34, come da documentazione che si allega » ed ha quindi chiesto, « In via principale, verificata la regolare definizione RAGIONE_SOCIALE controversia attraverso le procedure innanzi indicate, disporre l’estinzione del processo » e « In subordine, rigettare il ricorso perché inammissibile o, comunque, infondato. Con condanna di controparte al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio »;
i documenti prodotti sono costituiti da due domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti proposte (non ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 197/2022, ma) a mente degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentate in relazione ai due avvisi oggetto di contenzioso (nn. 13NUMERO_DOCUMENTO e 13/1TNUMERO_DOCUMENTO) nel presente giudizio, le quali contemplano il pagamento di venti rate, nonché dalle quietanze di versamenti dei pagamenti sin’ora eseguiti;
L’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 118 prevede:
Le controversie attribuite alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALE controversia. Il valore RAGIONE_SOCIALE controversia è stabilito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . .
La definizione si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o RAGIONE_SOCIALE prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda.
Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato .
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALE prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 .
L’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALE definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione RAGIONE_SOCIALE controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego RAGIONE_SOCIALE definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8»;
non si ha alcun riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla predetta istanza, il che suggerisce, anche a fronte di una non precisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE procedura definitoria RAGIONE_SOCIALE lite e di una ondivaga richiesta RAGIONE_SOCIALE‘istante, di acquisire informazioni scritte dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, in ordine all’ esito RAGIONE_SOCIALE procedura di definizione agevolata avanzata da RAGIONE_SOCIALE con riferimento al giudizio in oggetto (n. 6546/2018 di ruolo) ed agli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/001669/000/P001 e 13/1T/001668/000/P003 oggetto di contestazione;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone acquisirsi le informazioni scritte dall’RAGIONE_SOCIALE indicate in parte motiva entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.