Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9676 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11450/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, n. 1007/3/14, depositata in data 20 maggio 2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato, in data 31 luglio 1996, alla società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di esecuzione di impianti di telecomunicazioni, elettrici ed elettronici, nonché quella di locazione finanziaria di beni strumentali con operatività, oltre che in Calabria, anche in Veneto, l’avviso di accertamento n. 9/96 (con il quale era stata accertata per l’anno 1991 una maggior imposta IRPEG e ILOR) e l’avviso di accertamento n. 10/96 (con il quale era stata accertata per l’anno 1992 una minore perdita rispetto a quella dichiarata).
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, adita con separati ricorsi dalla società contribuente, con sentenza n. 88/01/97, depositata in data 17 giugno 1998, li riuniva e li accoglieva in parte e specificamente: quanto all’avviso di accertamento n. 9/96, per la contestazione inerente lire 28.104.000 per fitti passivi e lire 40.299.000 per spese addebitate alla società dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso note di debito non sufficientemente documentate; quanto all’avviso di accertamento n. 10/96 per la contestazione inerente lire 40.327.000 per fitti passivi, gas, enel e sip e lire 99.509.391 per spese addebitate alla società dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso note di debito non sufficientemente documentate.
L’avviso di accertamento n. 9/1996 veniva rinotificato alla società in data 12 febbraio 1997 e da questa impugnato con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Cosenza in data 17 aprile 1997.
Tale ricorso e l’altro avverso l’avviso di accertamento n. 4/1996
(seconda notifica) per IRPEF DATA_NASCITA (ritenute alla fonte) venivano riuniti e decisi con sentenza n. 488/2000 di parziale accoglimento, RAGIONE_SOCIALE contestazioni di parte contribuente.
La sentenza n. 88/01/97 della Commissione tributaria provinciale di C osenza veniva gravata di appello da parte dell’Ufficio in data 20 luglio 1998, ma si era verificata una duplicazione dei gravami, in seguito alla costituzione in giudizio ex art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992 (che si ripeteva due volte), che non veniva rilevata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva pronunciato, giudicando in appello sulla medesima sentenza n. 88/10/97, con due sentenze, recanti rispettivamente i numeri 80 e 81, rese e depositate nel medesimo giorno, il 30 dicembre 2005; avverso la sentenza n. 488/01/2000, l’Ufficio proponeva appello in data 9 aprile 2002 instando per la riunione, per connessione, con l’altro appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza n. 88/01/97, ma l’istanza di riunione non veniva accolta e l’appello era deciso con sentenza n. 82/11/05, pronunciata e depositata il 30 dicembre 2005.
Le tre sentenze della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 80/11/05, n. 81/11/05 e n. 82/11/05, venivano impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che le cassava tutte per difetto di motivazione, la prima con la sentenza n. 1556/12 depositata in data 3 febbraio 2012, la seconda con la sentenza n. 18338/09 depositata in data 17 agosto 2009 e la terza con la sentenza n. 3756/10 depositata in data 17 febbraio 2010.
La società contribuente riassumeva tutte le cause in sede di rinvio, con separati atti, e la Commissione tributaria regionale della Calabria riuniva i tre giudizi (nn. 1213/07 R.G., 3083/09 R.G., 1074/11 R.G.) con provvedimento del 20 ottobre 2011.
La Commissione tributaria regionale dava atto, in via preliminare, che le sentenze della Commissione Tributaria regionale n. 80 e n. 81 (sentenza appellata: la n. 88/01/97) erano assolutamente identiche ed
identica era anche la sentenza n. 82 (sentenza appellata: n. 488/2000), limitatamente all’accertamento IRPEG – ILOR 1991, mentre la parte difforme riguardava l’accertamento n. 4 relativo all’IRPEF 1992 e che, tuttavia, ciò non aveva rilevanza, nel senso che RAGIONE_SOCIALE stesso non occorreva occuparsi, a ragione del fatto che il predetto atto impositivo era stato definito ex art. 16 della legge 289/2002; dopo di che la Commissione tributaria regionale passava in rassegna i motivi di gravame proposti dall’Ufficio, concludendo per l’accoglimento degli appelli limitatamente alla parte relativa alle riprese di lire 200.000.000 inerente l’esercizio 1991 e di lire 400.000.000 inerente l’anno 1992 a titolo di consulenze.
I giudici di secondo grado, nello specifico, hanno affermato che:
sulla illegittima applicazione, ai fini IRPEG, dell’aliquota ridotta, la sentenza impugnata sembrava sottrarsi alla descritta censura. Invero i primi giudici, dopo aver trascritto la disposizione che interessava (« Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utile attribuibile a tale attività »), avevano pertinentemente rilevato che l’unico onere che incombeva sulla impresa era quello di consentire la distinzione dell’utile soggetto al beneficio da quello soggetto a tassazione normale; la conclusione dei primi giudici era stata che si ricavava dal bilancio e dagli allegati relativi che l’impresa aveva provveduto a contabilizzare separatamente i ricavi e i costi relativi all’attività principale (e cioè la costruzione di reti telefoniche), soggetta al beneficio, dai costi e ricavi relativi alla attività di locazione finanziaria, soggetta a tassazione normale; la Commissione Tributaria provinciale aveva in particolare evidenziato che dal bilancio risultava che i ricavi relativi all’attività di locazione finanziaria ammontavano a lire 977.923.102 e i costi si ricavavano dalle pagg. 46, 47 e 48 del registro degli ammortamenti; 2) sui costi di competenza dell’anno di imposta 1990 contabilizzati nell’esercizio 1991 (lire 163 .017.000): si trattava di forniture di beni
e servizi rese da terzi a favore della società contribuente e premesso che l’Ufficio non aveva contestato l’entità del costo, ma la ripresa in sé considerata, non pareva potersi convenire con l’assunto dell’amministrazione; in tal senso sembrava porsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19786 del 27 settembre 2011; l’articolo 109 del TUIR (già art. 75) consentiva di riconoscere la deducibilità fiscale dei componenti negativi dal reddito di impresa a condizione che la loro esistenza fosse certa, determinabili nel loro ammontare e se inerenti ad attività da cui derivavano i ricavi, indipendentemente dal fatto che gli stessi costi fossero o meno documentati con fattura. La Suprema Corte aveva ribadito che la deducibilità di un costo era consentita tutte le volte in cui venivano soddisfatte le condizioni dell’art. 75, comma 4, TUIR;
3) sulla ripresa di lire 200.000.000 inerente l’esercizio 1991, a titolo di consulenze riferite alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la sentenza di primo grado andava riformata, in quanto, a fronte della contestazione dell’ufficio, secondo cui le consulenze in parola erano state effettuate nell’esclusivo interesse della controllata RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che i relativi costi non inerivano alla produzione del reddito della odierna ricorrente in riassunzione, i giudici di primo grado, con affermazione perentoria e non motivata (oltre che non del tutto chiara), avevano rilevato che « non si può non considerare inerenti dei costi sostenuti dal contribuente e strettamente collegati alla sua attività e finalizzati alla produzione del suo reddito »;
4) sulla ripresa di lire 914.279.000 inerente l’esercizio 1991, le doglianze dell’Ufficio erano generiche ed assertive; la sentenza di primo grado, con congrua e condivisibile motivazione, premessa la normativa vigente all’epoca dei fatti (« L’avviamento può essere iscritto nell’attivo di bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell’acquisto dell’azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato. Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il
prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci ») aveva affermato la iscrivibilità dell’avviamento in ogni caso di acquisto a titolo oneroso e che dalla legittimità della iscrizione era derivata la ammortizzabilità dell’avviamento, così acquisendo la iscrizione l’affermata (dei primi giudici) rilevanza fiscale, come riscontrato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9666 del 4 luglio 2000; si concordava, dunque, con la sentenza di primo grado laddove aveva evidenziato che una volta affermata la legittimità dell’iscrizione civilistica dell’avviamento, era sufficiente ricordare che, a norma dell’art. 52 del titolo I, capo VI del DPR 917/86 il reddito imponibile era determinato apportando al risultato del conto economico, le « variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo…..”; e siccome le successive disposizioni non prevedono norme in deroga, deve valere la regola della dipendenza del reddito imponibile dal risultato del conto economico civilistico »; in ultimo, la perizia disposta dal presidente del
Tribunale di Padova aveva permesso ai verbalizzanti (che non avevano contestato il valore complessivo della stima) di ricostruire la valutazione dei singoli cespiti;
sulla ripresa di lire 93.927.000 inerente l’esercizio 1991, la censura dell’Ufficio non meritava accoglimento, in quanto era consentito superare la misura massima dell’ammortamento in proporzione alla già intensa utilizzazione del bene e nella specie risultava (anche in sede di relazione al bilancio) che i veicoli in questione avevano percorso in media 50.000 Km all’anno.
La Commissione tributaria regionale, infine, sulla ripresa di lire 416.380.000 inerente l’esercizio 1991, ha rinviato a quanto esposto sub. 2); sulla ripresa di lire 366.239.000 inerente l’esercizio 1991 ha rinviato alla motivazione di cui al sub 6 e sub 2, in quanto era stata riproposta la stessa censura; in relazione alle successive censure ha affermato che le stesse erano una ripetizione di quelle già esaminate, distinguendosi solo per l’anno di riferimento, in quanto le prime
concernevano l’anno 1991 e le seconde l’anno 1992, con conseguente richiamo RAGIONE_SOCIALE considerazioni già svolte.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.
CONSIDERATO CHE
RICORSO PRINCIPALE
1. Il primo motivo deduce la violazione di legge processuale (art. 132 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.) per motivazione fittizia e apparente e comunque nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul giusto processo, non avendo il Giudice palesato alcun suo ragionamento decisorio, ma avendo fatto una sola affermazione apodittica in ordine alla necessità di riformare la sentenza, senza alcuna ulteriore aggiunta, avuto riguardo alla parte della sentenza che aveva trattato della ripresa di lire 200.000.00 inerente l’esercizio 1991 (n. 3 della sentenza, a pagina 12, rigo 9) e alla ripresa di lire 400.000.00 relativa all’esercizio 1992 (pag. 14, rigo 23). La motivazione era assente anche nell’avviso di accertamento, dove non c’era una sola parola in relazione al disconoscimento di lire 200.000.000, mentre a pagina 4 vi era l’affermazione perentoria di costi non inerenti alla produzione del reddito per fitti passivi per lire 28.104.000 e per « consulenze tecniche e prof.li per lire 200.000.000 ». Anche la Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 271/E del 21 ottobre 1997 aveva ribadito l’obbligo di motivazione sulle spese di regia e che doveva essere evitato la posizione di pregiudiziale diniego dell’inerenza RAGIONE_SOCIALE «spese di regia». In conclusione, allora, prima l’Ufficio e poi e soprattutto la CTR erano venuti meno all’obbligo di motivare i loro provvedimenti ed avevano violato entrambi la legge.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 917/1986 nella formulazione in vigore all’epoca e 109 TUIR nella formulazione modificata, art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), consistita nel fatto che la Commissione tributaria regionale non aveva riconosciuto le spese di regia di cui l’Ufficio non aveva mai contestato né l’esistenza né la mancata documentazione, ma molto più semplicemente l’inerenza, senza considerare che senza tali spese di regia non sarebbero stati conseguiti ricavi per circa sette miliardi di lire (e a supporto di questa affermazione la società contribuente richiama la parte dell’accertamento prima riprodotta.) La società, nell’atto di riassunzione, aveva spiegato che si trattava « di servizi finanziari e legali, di ispettorato, di interna auditing, ecc. forniti dalla controllante RAGIONE_SOCIALE i cui relativi ricavi, peraltro, avevano già subito nel conto economico della medesima controllante una tassazione ordinaria del 50% circa, nel mentre, se detti compensi non fossero stati richiesti, la ricorrente avrebbe sì esposto un maggior imponibile ma soggetto a tassazione ridotta » e che a questo si doveva aggiungere che la RAGIONE_SOCIALE per il 1991 aveva dichiarato un reddito di quasi sette miliardi di lire e questo, intuitivamente, era accaduto perché c’era stata una regia, facente capo a chi aveva diretto il gruppo, che, con rigore e con autorevolezza, aveva guidato le scelte e le operazioni. Nella Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 271/E del 21 ottobre 1997 il Ministero aveva indicato cosa avrebbe dovuto fare l’Ufficio prima di negare l’inerenza di questi costi, ma, nel caso in esame, nulla di tutto ciò era stato fatto, per cui la Commissione tributaria regionale doveva confermare l’annullamento del recupero operato dal Giudice di primo grado trattandosi di pretesa palesemente illegittima. Inoltre, la società controllata era stata ammessa ad un regime agevolato per cui, se avesse dichiarato una maggiore base imponibile (per effetto della mancata dichiarazione di quei costi), avrebbe pagato su quelle somme
minori imposte derivanti dalle agevolazioni riconosciute dalla stessa Commissione tributaria regionale, con la conseguenza che i ricavi che rappresentavano l’altra faccia dei costi contestati alla RAGIONE_SOCIALE erano stati dichiarati dalla RAGIONE_SOCIALE e su di essi erano state pagate imposte maggiori di quelle che avrebbe pagato la RAGIONE_SOCIALE se avesse deciso di non esporre quei costi (disconosciuti dai giudici di secondo grado).
RICORSO INCIDENTALE
3. Il primo motivo deduce la nullità per la violazione dell’art. 111 Cost; dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e, per quanto concerne il processo tributario, dall’art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e diritto della decisone in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con specifico riferimento al punto 1 della motivazione riguardante la dedotta illegittima applicazione, ai fini IRPEG, dell’aliquota ridotta. La Commissione tributaria regionale aveva motivato rinviando alla decisione di primo grado, attraverso la trascrizione di quanto sinteticamente affermato dalla Commissione tributaria provinciale, senza alcun esame autonomo della questione.
Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in materia di onere della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 601/1973 e 105 del d.P.R. n.218/1978, dell’art. 75 del TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Trattandosi di contestazioni relative a costi ritenuti indeducibili, era onere del ricorrente fornire giudizialmente la prova della loro legittima deduzione, ma nulla aveva rilevato la Commissione tributaria regionale al riguardo.
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 123 del TUIR e dell’art. 16 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo al capo n. 4 relativo
alla ripresa a tassazione della somma per indebita detrazione di quote di ammortamento. La Commissione aveva affermato la deducibilità dell’avviamento, in violazione dell’art. 123, primo e secondo comma, del TUIR. A seguito della operazione di fusione, la società verificata aveva utilizzato parte di detto disavanzo (3.026.425.671) per la rivalutazione dei cespiti della società incorporata ed in sede di verifica era emerso che detta rivalutazione era stata eseguita tenendo conto del valore contabile dei beni nonché di una perizia di stima con la quale si era attribuito un valore globale ai beni dell’incorporata, laddove era viceversa necessario procedere ad una valutazione per categorie omogenee di beni ed alla successiva registrazione della rivalutazione distintamente per cespite, giusta la previsione dell’art. 16 del d. P. R. n. 600/1973. La società, viceversa, aveva evidenziato il valore totale del plusvalore da fusione «autoveicoli» per lire 1.891.791.377 e «autovetture» per lire 143.683.232, senza ripartirlo per ogni singolo bene, facendo venire meno i requisiti di certezza, esistenza e determinabilità richiesti dall’art. 75 TUIR ai fini della deducibilità RAGIONE_SOCIALE relative quote di ammortamento, che sono state pertanto, nella misura sopra evidenziata, recuperate a tassazione.
In via preliminare va dato atto che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato, con modalità telematiche, in data 14 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall’1 gennaio 2023.
6.1 L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
6.2 A norma, poi, dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ».
6.3 L’art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recitano, inoltre, che: « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine ».
La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio 2023).
P.Q.M.
La Corte sospende la causa fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 107 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2023.