Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14442 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3273/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 5187/2018 depositata il 28/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe emerge che, a seguito RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’attività di Polizia Giudiziaria svolta nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1491/2011 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME ed altri per reati ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all’emissione di numerosi atti impositivi.
Con riferimento ad una di tali società, RAGIONE_SOCIALE (TTT) IN LIQUIDAZIONE , cessata (‘rectius’, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese) il 1° febbraio 2012, rilevava irregolarità per aver registrato fatture per operazioni inesistenti.
Di conseguenza, relativamente all’anno 2010, veniva emesso, nei confronti della società, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRES, IRAP ed IVA, oltre accessori e sanzioni, indirizzato sia al liquidatore COGNOME NOME sia anche al COGNOME ed al COGNOME nell’affermata la loro qualità di amministratori di fatto e beneficiari dei proventi illeciti (ciò sulla base della documentazione relativa al suddetto procedimento penale, a termini della quale essi rivestivano il ruolo di autori, ideatori e beneficiari della complessiva attività fraudolenta, nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%).
A carico del COGNOME veniva quindi emesso avviso di accertamento di responsabilità n. NUMERO_DOCUMENTO, per il recupero, in via diretta, del 20% di imposte e sanzioni, non esigibili dalla società in quanto soggetto estinto.
Il COGNOME proponeva ricorso nanti la CTP di Milano, la quale, respinte le eccezioni preliminari, l’accoglieva parzialmente nel merito con riferimento alle sole imposte pretese, giusta sentenza n. 1418/35/2017.
L’Ufficio ed il COGNOME proponevano appello rispettivamente in via principale ed incidentale.
La CTR della Lombardia respingeva il principale ed accoglieva l’incidentale, giusta sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva il COGNOME con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi.
Considerato che:
Con istanza datata 1° agosto 2023, compiegata a nota di deposito datata 31 agosto 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che, in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, il contribuente, in data 19 luglio 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022, versando con modello F24 l’intero importo dovuto; indi allegava sia detta domanda sia la prova dell’avvenuto pagamento.
Con istanza datata 24 novembre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Fermo quanto innanzi, deve poi darsi atto che, già celebrata l’udienza, l’Avvocatura Generale dello Stato, con istanza datata 12 dicembre 2023 e depositata telematicamente il medesimo giorno, formulava richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere, allegando nota della competente D.P. dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa la regolarità della definizione della lite.
A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge n. 197 del 2022, ‘le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio,
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia’.
A termini del comma 192, risultano definibili ‘le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva’.
A termini del comma 197, ‘le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata’ con la precisazione che ‘in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’.
A termini del comma 198, ‘nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’.
Nella specie, stante l’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, l.n. 197 del 2022, deve, ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, nulla facendo rilevare in contrario l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ex art. 1, comma 198, l. n. 122 del 1997.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma, lì 5 dicembre 2023.