Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7368/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in SINDIRIZZO Biagio di Callalta INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1367/19/2014, depositata il 16 settembre 2014,
AVVISO ACCERTAMENTO IRES-IRAP-IVA 2001
nonché sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in SINDIRIZZO Biagio di Callalta INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata n. NUMERO_DOCUMENTO, proposta ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, comunicato in data 20 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. Con cartella di pagamento n. 11320060005487925 l’RAGIONE_SOCIALE richiedeva alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento della complessiva somma di € 255.496,60, per il recupero di mancati o carenti versamenti di IRPEG, IVA ed IRAP relative all’anno 2001. L’iscrizione a ruolo traeva origine dal controllo automatizzato effettuato sulle relative dichiarazioni mod. Unico
2002 ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso tale cartella di pagamento la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 135/03/2006, depositata il 6 settembre 2006, lo rigettava.
2.1. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 7/28/2007, depositata il 7 maggio 2007, accoglieva l’appello, con particolare riferimento alla dedotta nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per mancata sottoscrizione della cartella.
2.2. Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, e la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, proponeva ricorso incidentale. Questa Corte, con ordinanza n. 19210 del 7 novembre 2012, accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassava la suddetta sentenza, rinviando per nuovo giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Riassunto il giudizio dinanzi alla C.T.R. designata, questa, con sentenza n. 1367/19/2014, pronunciata il 23 giugno 2014 e depositata in segreteria il 16 settembre 2014, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio in appello.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio di cassazione, la RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2019, n. 136.
5.1. L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente diniego di accesso alla definizione agevolata, ritenendo che l’atto impugnato (cartella di pagamento) non avesse natura di atto impositivo.
Avverso tale diniego la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di tre motivi.
Avverso tale diniego resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma 186, cit., «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
RAGIONE_SOCIALE ha presentato domanda di definizione agevolata, con il pagamento di quanto dovuto (intero tributo al netto RAGIONE_SOCIALE somme già versate) in data 25 settembre 2023, e quindi entro il termine (30 settembre 2023) previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.