Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8354 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. RG. 26168-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura
allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente –
riunito al ricorso n. RG. 5221-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente –
avverso le sentenze n. 1848/2022 e n. 2694/2022 della COMMISS/IONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositate il 3.6.2022 e l’8/9/2022;
udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, iscritto al nr. NUMERO_DOCUMENTO, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1848/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2747/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE.
La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Con successivo atto RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, iscritto al nr. RNUMERO_DOCUMENTO, affidato a quattro motivi, per la cassazione della
sentenza n. 2694/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4874/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento IMU anno 2012.
La concessionaria resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. NUMERO_DOCUMENTO al ricorso iscritto al nr. RNUMERO_DOCUMENTO per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, avendo ad oggetto, il primo giudizio, l’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento, oggetto del secondo giudizio.
2.1. A seguire, occorre evidenziare che nel ricorso iscritto al nr. RNUMERO_DOCUMENTO parte controricorrente ha depositato, in data 6/11/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186 -205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto.
2.2. Si rende, dunque, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine di chiedere informazioni alle parti in ordine alla riferibilità o meno della definizione agevolata anche alla pretesa originata dall’avviso di accertamento, parimenti oggetto di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire informazioni in ordine a quanto richiesto in parte motiva entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità