Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 988 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 988 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
OGGETTO: Iva 2012 – Avviso di accertamento – Conferimento dei beni a trust – Condono L. 130/2022.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito Pec, giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 212, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26.10.2021, e pubblicata il 18.1.2022;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 23.10.2015 di cui
recepiva gli esiti, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale richiedeva il pagamento di maggiore Iva in relazione ad attività finanziarie detenute all’estero nell’anno 2012. In particolare l’Amministrazione Finanziaria contestava la fittizietà del Trust denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, costituito nel 2011 mediante il conferimento dell’intero capitale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società di diritto inglese direttamente riconducibile al contribuente, nonché di quote della RAGIONE_SOCIALE, di cui il contribuente era amministratore.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP annullava l’avviso di accertamento ritenendo che il contribuente avesse legittimamente conferito i suoi beni nel trust di diritto inglese. Essendo intervenuta la segregazione dei beni, non era tenuto a pagare le imposte in Italia.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la parte della decisione della CTP in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando i propri argomenti, ed in particolare la ritenuta fittizietà del trust inglese, strumento utilizzato dal COGNOME con finalità evasive. Il contribuente contrastava l’impugnazione dell’Ente impositore. La CTR osservava che il COGNOME ha costituito un trust di diritto inglese a cui sono stati conferiti suoi beni di elevato valore, e l’RAGIONE_SOCIALE ha allegato una pluralità di elementi presuntivi (conservazione della disponibilità dei beni da parte del conferente, incarico di protector assegnato al fratello, previsione che beneficiari siano i figli, accollo personale, da parte del NOME, di mutuo per bene immobile pur conferito al trust, etc.), per dimostrare la fittizietà dell’operazione, erroneamente non valorizzati dal giudice di primo grado. In conseguenza il giudice dell’appello accoglieva l’impugnazione
dell’Amministrazione finanziaria, ed in tal modo riaffermava la piena efficacia e validità dell’atto impositivo.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
4.1. Il contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrando di aver aderito a procedure di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie, ed ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio.
4.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nella ‘carenza di motivazione su un punto decisivo per il giudizio’ (ric., p. 17), avendo erroneamente ritenuto la fittizietà della costituzione del Trust di diritto inglese da parte di NOME COGNOME.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione della legge 364 del 1989 sulla legge applicabile ai Trust, e dell’art. 23 Cost., perché non vi è fondamento legale nella pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria avverso il contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., COGNOME NOME lamenta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 200, per avere l’Amministrazione finanziaria omesso l’attivazione del necessario contraddittorio preventivo, nonché di valutare gli elementi contrari alla pretesa tributaria forniti dal ricorrente.
Non ricorrono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso proposti dal contribuente.
Occorre infatti valutare la richiesta di applicazione di normativa beneficiale proposta da NOME COGNOME.
4.1. Con riferimento all’avviso di accertamento recante n. NUMERO_DOCUMENTO per cui è causa, infatti, il contribuente ha aderito alla disciplina di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
NOME NOME ha pertanto prodotto la sua domanda di accesso alla normativa beneficiale del 12.1.2023, nonché il moRAGIONE_SOCIALE F24 attestante il versamento, sempre in data 12.1.2023, RAGIONE_SOCIALE somme dovute (Euro 258,20), ricevute dall’Ente impositore (prot. 23011214574832072).
L’RAGIONE_SOCIALE non ha comunicato alcun diniego della definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
in ordine al ricorso introdotto da COGNOME NOME , dichiara l’estinzione del giudizio, stante l’adesione del contribuente a procedura di definizione agevolata della controversia.
Così deciso in Roma, il 9.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME