Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME e NOME , in quanto ex soci, ed il secondo anche quale liquidatore, della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e poi estinta, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio nell’Emilia che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1381, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 4.4.2016 e pubblicata il 26.5.2016;
Oggetto: Irap 2007 – Reddito societario – Deduzione di costi – Operazioni oggettivamente inesistenti – Definizione agevolata ex art. 6 Dl n. 193/2016.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO che, preso atto della documentazione da ultimo allegata, ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio;
nessuno essendo comparso per il ricorrente, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente dall’AVV_NOTAIO, la quale ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. La Guardia di Finanza svolgeva indagini fiscali, con riferimento alle Imposte Dirette ed all’Iva, nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si concludeva con Processo Verbale di costatazione del 17.2.2012 (controric., p. 2). I Militari accertavano che la ditta, la quale si occupava di lavori edilizi e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 2007, pur rivelando un fatturato milionario annotato nella banca dati Clienti Fornitori (Cli.Fo.), non era in concreto in grado di operare non disponendo neppure di personale dipendente e macchinari. Emergeva, tra l’altro, che l’impresa aveva complessivamente sostenuto nell’anno costi pari ad Euro 500,00, evidentemente inadeguati a fronte di operazioni attive per oltre Euro 1.600.000,00. Tra le imprese che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la ditta RAGIONE_SOCIALE vi era anche la RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE valutava che le registrazioni di operazioni commerciali intercorse tra la ditta RAGIONE_SOCIALE e la società fossero in realtà relative ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, e notificava nell’ottobre e novembre 2012 alla RAGIONE_SOCIALE (estinta e cancellata il 30.1.2012), nonché ai due soci, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di
questo giudizio, mediante il quale contestava, ai fini Irap, i pretesi costi.
I contribuenti impugnavano l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP giudicava infondate le difese proposte dai ricorrenti, e rigettava l’impugnativa.
I contribuenti spiegavano appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che confermava la decisione assunta dalla CTP.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME, nelle rispettive qualità, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno quindi depositato memoria, dichiarando e documentando di aver aderito alla normativa di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1992 [ma 1990], per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, perché indirizzato a società già estinta e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 2312 cod. civ., non avendo il
giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, perché rivolto ecsclusivamente nei confronti della società estinta, non avendo l’Amministrazione finanziaria notificato distinti avvisi di accertamento nei confronti degli ex soci.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano al giudice del gravame la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 300 del 1973, per non aver rilevato il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento che rinvia per relationem ad atti ad esso estraneo, e non fornisce presunzioni gravi precise e concordanti di responsabilità fiscale.
Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato le prove, anche documentali, da loro allegate.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 2704 cod. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto l’inutilizzabilità ai fini probatori dei contratti di appalto stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, solo perché privi di data certa.
6 . Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, in conseguenza dell’accesso dei contribuenti a normativa condonistica.
6.1. NOME e NOME, infatti, hanno depositato dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., indicando specificamente nella richiesta anche l’avviso di accertamento contestato in questo giudizio.
6 .2. L’istanza è stata ricevuta il 21.4.2017 dall’Incaricato per l’esazione, RAGIONE_SOCIALE, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. NUMERO_DOCUMENTO). I contribuenti hanno quindi prodotto copia dei bollettini di versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Inoltre, i contribuenti hanno domandato il condono in relazione a tutte le pendenze fiscali iscritte a Reggio nell’Emilia, e vi è prova della comunicazione della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, effettuata dalla Cancelleria in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha comunicato in udienza di accettare la rinunzia domandando pronunziarsi la cessazione della materia del contendere.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge ‘.
7.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da NOME e NOME , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 13.12.2024.