Definizione Agevolata Controversia: La Cassazione Esclude il Doppio Contributo
L’adesione a una definizione agevolata controversia rappresenta una scelta strategica per molti contribuenti, permettendo di chiudere i contenziosi con il Fisco in modo rapido e a condizioni favorevoli. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9526 del 9 aprile 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulle conseguenze processuali di tale scelta, escludendo l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’ in caso di estinzione del giudizio. Questa decisione rafforza l’incentivo a utilizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso.
I Fatti del Caso: Dalla Lite alla Rinuncia
Una società operante nel settore turistico aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la lite fino in Corte di Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, la società ha colto l’opportunità offerta dalla normativa sulla pace fiscale, aderendo alla definizione agevolata controversia prevista dal D.L. n. 119/2018.
Di conseguenza, la società ha presentato un atto di rinuncia al ricorso. L’Agenzia delle Entrate, quale controparte nel processo, non si è opposta, accettando di fatto la chiusura del contenzioso secondo i termini della definizione agevolata.
La Decisione della Corte: Estinzione e Compensazione delle Spese
Preso atto della rinuncia del contribuente e dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. In questi casi, la volontà concorde delle parti di porre fine alla lite prevale sulla necessità di una pronuncia nel merito. Coerentemente con la natura consensuale della chiusura del processo, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti: ciascuna si è fatta carico dei propri costi.
Le Motivazioni della Corte e il Principio sul Doppio Contributo Unificato
Il punto cruciale e di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nelle motivazioni relative al ‘doppio contributo unificato’. Questa è una sanzione processuale che impone alla parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato.
La Corte ha chiarito che l’estinzione del giudizio per rinuncia, seppur conseguente a una definizione agevolata controversia, non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge per l’applicazione di tale sanzione. I giudici hanno sottolineato la natura lato sensu sanzionatoria del doppio contributo. Essendo una misura punitiva, essa non può essere soggetta a interpretazione estensiva o analogica. Deve essere applicata solo ed esclusivamente nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Poiché l’estinzione del giudizio è un esito diverso, non si ravvisano i presupposti per imporre al contribuente il pagamento di questa sanzione.
Conclusioni: Un Vantaggio in Più per la Pace Fiscale
Questa pronuncia della Corte di Cassazione consolida un principio di garanzia per il contribuente che decide di avvalersi degli strumenti di definizione agevolata. Sancisce che la scelta di chiudere la lite con il Fisco non può comportare conseguenze processuali punitive, come il raddoppio del contributo unificato. La decisione non solo offre certezza giuridica, ma incentiva ulteriormente l’utilizzo di questi meccanismi deflattivi, contribuendo a ridurre il carico dei contenziosi pendenti e a favorire una risoluzione più rapida ed efficiente delle controversie fiscali.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se si aderisce alla definizione agevolata della controversia?
Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata e, di conseguenza, rinuncia al ricorso pendente, il giudizio viene dichiarato estinto dalla Corte, a condizione che la controparte (l’Agenzia delle Entrate) accetti la rinuncia.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia dopo una definizione agevolata, si deve pagare il doppio contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il doppio contributo unificato non è dovuto in questo caso. Tale misura ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del processo.
Perché la Corte interpreta in modo restrittivo le norme sul doppio contributo unificato?
Poiché il doppio contributo unificato è una misura con finalità sanzionatoria, la sua applicazione non può essere estesa per analogia a casi non espressamente previsti dalla legge. L’estinzione del giudizio per rinuncia non è una di queste ipotesi e, pertanto, non può giustificare l’imposizione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13498/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1379/2015 depositata il 02/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di rinuncia al ricorso la parte contribuente ha dato atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia a mente del d.l. n. 119/2018.
Nulla opponendo l’RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato di accettare la rinuncia, il giudizio dev’essere dichiarato estinto, con compensazione di spese.
In ragione dell ‘estinzione del giudizio per rinuncia seguita alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 05/03/2024.