Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32907 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32907 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12739/2017 R.G., proposto
DA
COGNOME Marco , rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Bologna, elettivamente domiciliato presso lo studio legale ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALEAgente della RAGIONE_SOCIALE -prov. di Forlì-Cesena;
-Intimata –
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale d ell’Emilia -Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad otto motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d. ‘ prima casa ‘ con rogito notarile dell’anno 20 10, ha rigetta to l’appello proposto dal medesimo nei confronti del l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 17 dicembre 2014, n. 619/02/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario – sul rilievo che il contribuente fosse decaduto dall’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, che non era stato impugnato nel termine di legge, nonostante il regolare ricevimento della relativa notifica;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
in corso di causa, dopo l’iniziale diniego, su richiesta di riesame in autotutela, l’amministrazione finanziaria ha accolto
la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per cui ad abundantiam il contribuente depositava la dichiarazione di rinuncia al ricorso e chiedeva la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6 , commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721);
le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);
in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nell’adunanza camerale del 25 settembre