Definizione Agevolata: La Cassazione Conferma l’Estinzione del Processo
L’istituto della definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per chiudere i contenziosi pendenti con l’Amministrazione Finanziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’adesione a questa procedura porti inevitabilmente all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, offrendo una via d’uscita certa dalle lungaggini processuali.
I Fatti del Caso: Dall’Accertamento alla Cassazione
Una società operante nel settore dei servizi di pulizia si era vista notificare un avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA relative agli anni 2007, 2008 e 2009. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma il suo ricorso era stato respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Non arrendendosi, la società aveva presentato appello presso la Commissione Tributaria Regionale, che aveva ribaltato la decisione iniziale, accogliendo le sue ragioni.
A questo punto, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di diritto. La società resisteva presentando un controricorso.
La Svolta: L’Accesso alla Definizione Agevolata
Mentre la causa era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato l’evento decisivo. La società contribuente, avvalendosi delle disposizioni della Legge n. 197 del 2022, ha presentato domanda di definizione agevolata per la lite in oggetto. A riprova della sua volontà di chiudere la controversia, ha documentato l’avvenuta trasmissione telematica della domanda e il pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto, tramite modello F24.
L’Effetto della Definizione Agevolata sul Processo
L’adesione alla sanatoria ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La stessa Avvocatura Generale dello Stato, agendo per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha preso atto della procedura e ha richiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Corte di Cassazione, ricevute le istanze concordi delle parti, ha constatato che l’intervenuta definizione agevolata aveva rimosso alla radice il contrasto di posizioni. La lite, di fatto, non aveva più ragione di esistere.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno osservato che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata, con la relativa istanza e il pagamento, ha soddisfatto le pretese erariali nei termini previsti dalla legge speciale. Questo ha fatto venir meno l’interesse di entrambe le parti a una pronuncia sul merito della controversia. L’oggetto del contendere, ovvero la legittimità dell’avviso di accertamento, era stato superato dalla volontà conciliativa del contribuente, accettata normativamente dallo Stato. Di conseguenza, l’unica conclusione possibile era dichiarare l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la piena efficacia della definizione agevolata come strumento per porre fine ai contenziosi tributari, anche quelli pendenti in Cassazione. La decisione sottolinea che, una volta perfezionata la procedura, il processo perde la sua funzione, estinguendosi automaticamente. La scelta della Corte di compensare le spese di giudizio è una conseguenza logica di questo esito: non essendoci né un vincitore né un vinto nel merito, ogni parte sostiene i propri costi legali. Per i contribuenti, ciò rappresenta una chiara indicazione della validità e della convenienza di tali strumenti deflattivi del contenzioso.
Che cos’è la definizione agevolata e quale effetto ha su un processo tributario in corso?
La definizione agevolata è una procedura che permette di risolvere una controversia fiscale pagando una somma ridotta. Come stabilito in questo caso, il suo perfezionamento comporta la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l’estinzione del processo.
Chi può richiedere la cessazione del processo dopo una definizione agevolata?
Entrambe le parti possono richiederla. Nel caso specifico, sia la società contribuente che l’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate hanno concordato nel chiedere la cessazione della materia del contendere.
Cosa succede alle spese legali quando un processo si estingue per definizione agevolata?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio. Questo significa che ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali, poiché la lite si è conclusa non con una vittoria di una parte sull’altra, ma per il venir meno dell’oggetto della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33332 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19238/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 122/2016 depositata il 27/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio;
udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso come in atti;
rilevato che la contribuente è stata resa destinataria di un avviso di accertamento, emesso in seguito a redazione di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Ivrea;
considerato che l’atto impositivo verso la società, esercente attività di pulizia di edifici, è rivolto al recupero di Imposte sui redditi e Iva in relazione agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, sul presupposto di plurimi rilievi;
osservato che la CTP di Torino, adita dalla contribuente, ne respingeva il ricorso; constatato che la CTR del Piemonte ha, invece, accolto l’appello della contribuente, con compensazione delle spese del giudizio;
rilevato che l’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi e che la contribuente ha resistito con controricorso; evidenziato che la contribuente, con nota del 26 settembre 2023, ha dedotto d’aver fatto ricorso alla domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022 relativamente all’avviso di accertamento per cui è causa, documentando l’avvenuta trasmissione telematica della domanda e il pagamento, mediante F24, di quanto dovuto in un un’unica soluzione;
osservato che l’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto, a sua volta, la cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite; ritenuto che l’intervenuta definizione agevolata della controversia ha rimosso il contrasto di posizioni, tanto da comportare l’effetto dell’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.