Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14818 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15843/2015 R.G. proposto da:
CGIL ROMA E LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
CASSA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL INDIRIZZO DI SIENA
-intimato- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7588/2014 depositata il 15/12/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’estinzione del giudizio, in subordine il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
La CGIL di Roma e del Lazio e la Cassa di previdenza Aziendale per il personale del MPS, in qualità di parti alienante ed acquirente dell’immobile ubicato in Roma alla INDIRIZZO oggetto dell’atto notarile COGNOME del 5.03.2007, impugnavano separatamente i due avvisi di accertamento loro notificati, con i quali l’Agenzia delle Entrate rettificava i valori dichiarati nell’atto di trasferimento immobiliare concernente sia l’intero immobile sopra indicato sia l’appartamento iscritto al fl 495, part. 131, sub 11, deducendo l’illegittimità e l’incongruità dei valori attribuiti agli immobili, sulla base dei valori OMI, nonché l’incongruità dei valori attribuiti rispetto alle peculiarità degli stessi, i quali risultavano locati con contratti trentennali ed in pessime condizioni di manutenzione, che necessitavano di ingenti opere di ristrutturazione.
La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo il valore accertato, con sentenza che veniva appellata dalle contribuenti.
La CTR del Lazio, in parziale riforma della prima decisione che aveva omesso di statuire sul valore attribuito all’appartamento
menzionato, confermava il valore complessivo attribuito all’immobile di cui al fl. N. 495 sub 11 e riduceva il valore in comune commercio dell’immobile di INDIRIZZO accertato dall’Agenzia in euro 1.276.170, 000.
I contribuenti propongono, avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorrente con nota del 3.06.2019 comunicava di aver proceduto alla definizione agevolata e x art. 6 del d.l. 119/2018. Con memoria ex art. 378 c.p.c. del 12.12.2022, parte ricorrente depositava n.15 quietanze di versamenti.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2023, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. del 27 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante cinque quietanze di pagamento.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’estinzione del giudizio ed in subordine per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la mancata applicazione della legge comunitaria n. 88/2009, che ha abrogato le previsioni della legge Visco- Bersani in tema di valore di presunzione legale assunto dallo scostamento tra corrispettivo delle cessioni immobiliari e valore normale dei beni, facendo venir meno la possibilità per gli uffici tributari di fondare la rettifica del valore dichiarato esclusivamente sul presunto valore di scostamento. Al riguardo i ricorrenti si richiamano alla circolare n. 18/E emessa dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della legge comunitaria.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deduce rispettivamente la nullità della sentenza o del procedimento, ex art.
360, primo comma, n. 4, c.p.c. e con l’ultimo mezzo, l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consistente nelle condizioni dell’immobile de quo.
Non vi è ragione di esaminare i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, in quanto i predetti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018.
Quest’ultima disposizione stabilisce che: “1 . Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Sulla base della menzionata norma, va affermata la definibilità della controversia in esame; al riguardo rileva quanto ulteriormente stabilito dall’art.6 cit., nel senso che: “(…) La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; (…) Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. (…) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. (…) 13. In mancanza di istanza di
trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata , i l processo e’ dichiarato estinto . Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. L’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: ‘ L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’. Inoltre, a i sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. cit. ‘ In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate’.
Nel caso di specie, tempestivamente presentata, il 31 maggio 2019, la domanda di definizione, accolta dall’Agenzia che dà altresì atto del regolare pagamento delle rate previste, la definizione s’è perfezionata con la stessa presentazione della domanda a seguito del pagamento della prima rata, ragion per cui, in difetto di istanza agenziale per la prosecuzione, il processo s’è estinto ‘ex lege .
In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: ‘ In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (c.d. ‘pace fiscale’) comprende il
pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere’ (Cass. n. 21826 del 2020).
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della