Definizione Agevolata: La Cassazione Conferma l’Estinzione del Processo Tributario
L’istituto della definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che intendono chiudere le liti pendenti con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile gli effetti di questa procedura sul processo in corso, confermando che la corretta adesione alla sanatoria porta all’immediata estinzione del giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IRES per l’anno 2012. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso l’atto a seguito del disconoscimento di alcune agevolazioni fiscali ambientali (note come “Tremonti ambiente”, previste dalla L. n. 388/2000), applicando la procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1073.
La società contribuente, dopo aver perso nei gradi di merito, si trovava a resistere al ricorso dell’Amministrazione Finanziaria dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la società ha colto l’opportunità offerta dalla Legge 197 del 2022, presentando istanza di definizione agevolata della lite.
L’Adesione alla Definizione Agevolata e l’Effetto sul Giudizio
La società ha depositato in giudizio la copia della domanda di definizione e l’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto, chiedendo alla Corte di dichiarare estinto il processo. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha depositato una memoria in cui, preso atto della regolarità della procedura di definizione, ha richiesto essa stessa l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto le richieste delle parti, basando la propria decisione sul chiaro dettato normativo della Legge 197 del 2022. L’articolo 1, comma 198, di tale legge stabilisce che la prova del deposito della domanda di definizione agevolata e del versamento integrale delle somme dovute determina l’estinzione del giudizio.
I giudici hanno sottolineato che la norma non lascia spazio a interpretazioni: una volta che il contribuente fornisce la prova di aver adempiuto ai requisiti previsti, il processo deve essere dichiarato estinto. Rimane salva, ovviamente, la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di contestare successivamente la regolarità della definizione (il cosiddetto “diniego”), con le relative conseguenze legali, ma questo non impedisce l’immediata chiusura del contenzioso pendente.
Inoltre, la Corte ha specificato che, conformemente alla stessa normativa, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rifusione. Infine, non sussistendo i presupposti per una condanna, non è stata applicata la sanzione del “doppio contributo unificato”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Definizione Agevolata
Questa ordinanza conferma la natura deflattiva e risolutiva della definizione agevolata. Per i contribuenti, essa rappresenta un’efficace via d’uscita da contenziosi lunghi e onerosi. La decisione della Cassazione ribadisce che la procedura, se correttamente eseguita, ha un effetto automatico sull’estinzione del processo, offrendo certezza giuridica e ponendo fine alla controversia. La regola sulla ripartizione delle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute, è un ulteriore elemento da considerare nella valutazione di convenienza dell’adesione a tali sanatorie fiscali.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La legge prevede che la presentazione della domanda di definizione e la prova del pagamento dell’importo dovuto siano sufficienti a determinare la fine della controversia giudiziaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
La normativa specifica (in questo caso, la Legge 197/2022) stabilisce che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna al pagamento delle spese a carico di una delle parti.
L’Agenzia delle Entrate deve dare il suo consenso per estinguere il giudizio dopo la domanda di sanatoria?
No, l’estinzione è un effetto automatico previsto dalla legge una volta che il contribuente dimostra di aver aderito correttamente alla procedura. In questo caso, la stessa Agenzia delle Entrate ha preso atto della regolarità della definizione e ha chiesto alla Corte di dichiarare estinto il giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36320/2019 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con gli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2981/2019 depositata il 09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento per Ires 2012, emessa ai sensi dell’art. 36 -bis DPR n. 600/1073 a seguito del disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente), il contribuente ha depositato istanza con cui, premettendo di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. ex art. 1 legge 197 del 2022, con allegata copia della domanda di definizione e attestazione di pagamento dell’importo dovuto in relazione all’atto
impugnato, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere;
che la Difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., nella quale ha dato atto che dall’allegata risultanza afferente alla domanda n. 200798/2023 presentata dalla parte contribuente si evince la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022 e ha chiesto che questa Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92;
Ritenuto che:
la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento nei termini ed alle condizioni previste, determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge ; che il comma 198 cit. prevede inoltre che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate; che non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025.