Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
Oggetto: revocazione – giudicato esterno – defini- zione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4524/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentati e difesi, dall’Avv. NOME Matteo (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
NOME COGNOME in Roma INDIRIZZO c/o RAGIONE_SOCIALE Legale e Tributario;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, non notificata; COGNOME NOME, rappresentati e difesi, dall’Avv. NOME COGNOME (Pec: EMAIL, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
nonché sul ricorso iscritto al n. 12615/2017 proposto da Roma INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9945/50/2016 depositata l’11 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 202 5 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.7321/28/2015, veniva accolto l’appello proposto da COGNOME NOME e NOME, in proprio e quali ex soci della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.21448/21/2014 in relazione a tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2007.
In particolare, con un primo avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione in capo alla società maggiori ricavi,
determinati con metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per effetto dell’accertamento, venivano liquidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irap per l’anno di imposta 2007. Conseguentemente, per effetto di due ulteriori avvisi di accertamento il maggior reddito societario veniva imputato ai fini Irpef in ragione delle quote di partecipazione ai due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del medesimo d.P.R. 600/73.
Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell’udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi, veniva cancellata dal Registro delle imprese estinguendosi. I soci COGNOME e COGNOME davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto, costituendosi in luogo della società estinta.
Agli atti si legge che il giudice di prime cure emetteva tre separate sentenze di rigetto dei ricorsi introduttivi recanti il n. 21448/21/2014 in corrispondenza del ricorso del Moschitti alla base del presente giudizio, il n. 21447/21/2014 in riferimento al ricorso della Mercadante, ed il n. 21637 21/2014 quanto al ricorso della società. Le tre sentenze erano sorrette dalla medesima motivazione di tenore sfavorevole ai contribuenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettivamente, per il 70 e per il 30 per cento, e successori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, estinta impugnavano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendo l’annullamento di tutti e tre gli avvisi di accertamento, sia quello a carico di NOME COGNOME (n. TF3010403233/2012) che quelli a carico della società estinta (n. TF3020406627/2011) e di NOME COGNOME (n. TF3010403254/2012).
5.1. L’Agenzia delle entrate eccepiva la parziale inammissibi lità dell’appello, ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte di
COGNOME NOME ed esclusivamente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti in forma associata da cui era scaturita la sentenza n. 21448/21/2014.
5.2. Secondo l’Amministrazione era da ritenersi inammissibile l’appello proposto dal COGNOME avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenza di primo grado, nonché quello proposto da parte di NOME COGNOME in quanto non legittimata a impugnare un provvedimento emesso nei confronti di altro soggetto – COGNOME NOME -, non essendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenza n. 21448/21/2014.
La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integro affermando: «Preliminarmente va rilevato che, pur se il giudizio di primo grado è stato proposto dal solo COGNOME NOME, relativamente alla dichiarazione da questi prodotta per l’anno 2007, quale titolare del reddito da partecipazione, nel corso dello stesso si costituiva la Mercadante, nonché quest’ultima e il COGNOME quali successori universali della società caduta nelle more in liquidazione». Inoltre, la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo grado aveva statuito come «l’avvenuta estinzione della società RAGIONE_SOCIALE e la costituzione dei soci nel giudizio del RAGIONE_SOCIALE determina la successione nel processo», e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di entrambe le persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successori della stessa.
6.1. Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellanti di violazione dell’art.10 , comma 4 bis, della l. n.146/98, non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità della dichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine di evitare l’accert amento analitico induttivo il quale, per siffatta ragione, veniva considerato illegittimo.
Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016, affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso. In data 15 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per consentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intrapresa dai contribuenti.
Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, l’Agenzia proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva con sentenza n. 9945/50/2016, depositata l’11 novembre 2016.
Con la decisione da ultimo menzionata la CTR condivideva la prospettazione dell’Agenzia e riteneva decisiva l’esistenza di un precedente giudicato nei confronti della società, maturato in data 17.3.2015. Il riferimento era alla sentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, premessa logica della successiva distribuzione pro quota in capo ai soci del maggiore reddito ai fini IRPEF.
Avverso la sentenza n.9945/50/2016 del giudice d’appello i contribuenti propongono ricorso, iscritto all’RGN 12 615/2017, affidato a tre motivi. L’Agenzia non ha svolto difese. In data 5.1.2024 i contribuenti hanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovo difensore, allegando la definizione agevolata della lite ex lege n.197/2022 e chiedendo l’estinzione del processo. È stato disposto un rinvio su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per consentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intrapresa dai contribuenti. Da ultimo, in data 30.12.2024 i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.
Ritenuto che:
Preliminarmente, dev’essere disposta ex art.274 cod. proc. civ. la riunione del ricorso RGN 12615/2017, più giovane, al ricorso RGN 4524/2016, più risalente, per connessione logica tra i due
processi nel quale l’uno verte sulla cassazione della decisione di appello e l’altro sulla cassazione della sentenza che ha revocato la sentenza di appello.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, successivamente alla sentenza di appello, i contribuenti si sono avvalsi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successive modifiche.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
I contribuenti hanno anche depositato copia delle domande di definizione agevolata delle liti e delle quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo rg n. 4524/2016, relativo al tributo, per definizione agevolata e dichiarato inammissibile il ricorso rg n. 12615/2017, avente ad oggetto la decisione sulla revocazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite sono complessivamente compensate in ragione della decisione processuale basata sul descritto fatto sopravvenuto, per il quale parte contribuente ha sostenuto costi stragiudizialmente.
Stante l’estinzione e inammissibilità dei processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
La Corte:
dispone la riunione al ricorso RGN 4524/2016 del ricorso RGN 12615/2017;
dichiara estinto il ricorso RGN 4524/2016 e inammissibile il ricorso RGN 12615/2017.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 17.1.2025