Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12974/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, presso lo Studio del quale, in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 139/2015, depositata il 2 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 20 dicembre 2012 la Direzione provinciale di Novara dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2007 , con cui l’Ufficio affermava di avere acquisito dati sulla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate da cui sarebbero emersi valori non corrispondenti per eccesso a quelli dichiarati. Ritenendo quindi infedele la dichiarazione della contribuente, l’Ufficio ne rideterminava il reddito per l’anno di imposta 2007, nella misura di euro 1.008.431,00, a fronte di euro 635.127,00 dichiarati, applicando una maggiore IRES di euro 123.190,00, riferita a un maggior reddito imponibile di euro 373.304.0, una maggiore IRAP per euro 7.933,00, riferita a un maggior reddito imponibile di euro 186.652,00, e disconoscendo l’ IVA detratta, oltre a irrogare sanzioni pecuniarie per euro 142.047,60.
La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 82/03/2013, depositata in data 11 luglio 2013, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
-Avverso tale sentenza, proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva con proprie controdeduzioni controparte.
Con sentenza n. 139101/16, depositata il 2 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello.
-La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi de ll’ art. 6 d.l. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, presentata dalla contribuente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 10 aprile 2017.
La ricorrente ha effettuato il pagamento della prima rata e poi regolarmente le restanti, per un totale di cinque rate, fino all’ultima del 14 febbraio 2024.
L’RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei carichi relativi all’avviso di accertamento impugnato n. NUMERO_DOCUMENTO ex art. 6 d.l. n. 193/2016.
Il Collegio, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione