Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
Avv. Acc. IRPEF 2007 – 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11014/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-Controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5719/13/2017, depositata in data 4 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma II provvedeva ad emettere due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, anni 2007 e 2008 -rispettivamente n.ri TK5015P05192
CODICE_FISCALE – con i quali rideterminava sinteticamente il reddito complessivo di NOME COGNOME ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 16.898,00 per l’anno d’imposta 2007 e a € 31.036,00 per l’anno d’imposta 2008, ed accertando un reddito di € 61.346,26 per l’anno 2007 e di € 84.390,66 per l’anno 2008; la rettifica, per entrambi, originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: tre immobili, un autocarro e un auto a gasolio.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Roma, previa riunione, con sentenza n. 13016/63/2015, accoglieva i ricorsi.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 5719/13/2017, depositata in data 4 ottobre 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo gli avvisi di accertamento sottoscritti da soggetto diverso rispetto al titolare dell’ufficio procedente. Omessa produzione da parte dell’ufficio della delega alla sottoscrizione all’atto. Nullità dell’atto impositivo per violazione
degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per carenza del potere dirigenziale del delegante ovvero di colui che ha sottoscritto l’avviso di accertamento in mancanza della sua qualifica di dirigente» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la nullità degli avvisi, ai quali non era allegata la delega di sottoscrizione, dato che, in seguito a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sent. 37/2015, essi erano stati sottoscritti da soggetto privo della qualifica dirigenziale e del potere necessario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000; lesione diritto al contraddittorio» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto l’obbligatorietà del contraddittorio, in questo modo ledendo il diritto di difesa del contribuente
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per illegittimità dell’accertamento sintetico per contrasto con la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato decreti ministeriali che, in virtù del principio di riserva di legge valevole in materia impositiva, avrebbero dovuti essere disapplicati.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per illegittimità dell’accertamento in relazione agli artt. 38, quarto comma e ss., e 42 d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte
in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento con riferimento alle ragioni per le quali l’Ufficio procedeva con accertamento di tipo sintetico.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, cosi rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: omessa valutazione ai fini della determinazione sintetica del reddito del contribuente del bonifico per l’importo di € 40.000,00 erogato al ricorrente dal genitore per l’acquisto della casa di INDIRIZZO e del finanziamento acceso dal medesimo pari ad € 100.000,00 per l’acquisto di detto immobile» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato il bonifico di € 40.000,00 erogato al ricorrente dal genitore per l’acquisto della casa di INDIRIZZO e il finanziamento acceso dal medesimo pari a € 100.000,00 per l’acquisto di detto immobile.
Va premesso che, con nota depositata in data 09/12/2024, il contribuente ha dichiarato di aver presentato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica in data 30 maggio 2019, due distinte domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendente ai sensi degli articoli 6 e 7 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.l 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 136, delle quali la prima riferita al periodo d’imposta 2007 per l’accertamento n. CODICE_FISCALE e l’altra per l’anno 2008 per l’accertamento TK5015P05194, entrambi oggetto del presente contenzioso. All’uopo ha allegato la documentazione dell’avvenuto pagamento, a mezzo F24, in 20 rate, dell’importo dovuto (pari ad € 17.717,00) con riferimento all’avviso di accertamento n. TK5015P05192 e dell’avvenuto pagamento, a mezzo F24, in 20 rate, dell’importo dovuto (pari ad € 15.377,34) con riferimento all’avviso di accertamento n. TK5015P05194.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 9 dicembre 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così decisa in Roma il 19 dicembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME