Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES-IVA-IRAP 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4711/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novate RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3413/43/2014, depositata il 25 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO; dato atto che il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 9 luglio 2012, l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito d’impresa per l’anno 2008 di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di maggiore IRES per € 318.965,00, maggiore IRAP per € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00 , oltre sanzioni ed accessori.
L’avviso di accertamento in questione si basava su n. 7 rilievi, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento ai rilievi nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 7), ritenendo
fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni della contribuente.
Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4) e 5), ritenendo illegittimi i rilievi nn. 1) e 7), e confermando invece la legittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello pr incipale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo; rigettava infine l’appello incidentale della contribuente .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione a i sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione prima per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 , e successivamente per l ‘aduna nza in camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
All’esito di tale ultima udienza è stata emessa ordinanza interlocutoria (n. 35939 depositata il 22 dicembre 2023), con la quale è stata nuovamente fissata udienza pubblica, al fine di acquisire chiarimenti in merito alla coincidenza della definizione agevolata proposta con il credito di cui all’impugnato avviso di accertamento.
All’odierna udienza pubblica del 17 ottobre 202 4 è comparso il procuratore dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
E’ intervenuto il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria.
La società contribuente, ammessa a concordato preventivo omologato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE giusta decreto del 24 settembre 2020 (pubblicato il 14 ottobre 2020), ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 20189, n. 136.
L’RAGIONE_SOCIALE, con dichiarazione del suo procuratore resa all’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, ha confermato la regolarità della definizione e la sua riferibilità all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, così come peraltro chiesto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nel verbale di udienza.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.