Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1303  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES-IVA-IRAP 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4711/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novate RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,  rappresentat a  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della  Lombardia  n.  3413/43/2014,  depositata  il  25  giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17  ottobre  2024  dal  consigliere  relatore  AVV_NOTAIO; dato atto che il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
 Con  avviso  di  accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 9 luglio 2012, l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE  un  maggior  reddito d’impresa per l’anno 2008 di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di  maggiore  IRES  per  €  318.965,00,  maggiore  IRAP  per  € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00 , oltre sanzioni ed accessori.
L’avviso  di  accertamento  in  questione  si  basava  su  n.  7 rilievi,  con  i  quali  l’Ufficio  recuperava  a  tassazione  indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  la  quale,  con  sentenza  n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente  il  ricorso,  compensando  le  spese  di  lite.  In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento  ai  rilievi  nn.  1),  2),  3),  4),  5),  e  7),  ritenendo
fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni della contribuente.
Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4) e 5), ritenendo illegittimi i rilievi nn. 1) e 7), e confermando invece la legittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello pr incipale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo; rigettava infine l’appello incidentale della contribuente .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione a i sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione prima per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 , e successivamente per l ‘aduna nza in camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
All’esito  di  tale  ultima  udienza  è  stata  emessa  ordinanza interlocutoria (n. 35939 depositata il 22 dicembre 2023), con la quale è stata nuovamente fissata udienza pubblica, al fine di  acquisire  chiarimenti  in  merito  alla  coincidenza  della definizione agevolata proposta con il credito di cui all’impugnato avviso di accertamento.
All’odierna udienza pubblica del 17 ottobre 202 4 è comparso il  procuratore  dell’RAGIONE_SOCIALE,  che  ha  chiesto  la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
E’  intervenuto  il  AVV_NOTAIO  Ministero, in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve  essere  dichiarata  l’estinzione  del  giudizio,  per intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria.
La società contribuente, ammessa a concordato preventivo omologato  dal  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  giusta  decreto  del  24 settembre 2020 (pubblicato il 14 ottobre 2020), ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23  ottobre  2018,  n.  119,  conv.  dalla  legge  17  dicembre 20189, n. 136.
L’RAGIONE_SOCIALE, con dichiarazione del suo procuratore resa all’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, ha confermato la regolarità della definizione e la sua riferibilità all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Consegue  la  declaratoria  di  estinzione  del  giudizio,  così come peraltro chiesto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nel verbale di udienza.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.